Deliberazione n. 805 del 30/12/2025
Provvedimento del 30 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica provvedimenti adottati d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti erano dirette a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a prescriverne l’eventuale conservazione, per soli fini probatori, per dodici mesi. Il provvedimento chiude quindi la fase di urgenza confermando le determinazioni del dirigente competente.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook, Meta, Telegram e TikTok per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Presupposti normativi e avvio del procedimento
La decisione richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire un intervento rapido del Garante nei casi di c.d. revenge porn. La norma attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso. È inoltre richiamato il termine di quarantotto ore entro cui il Garante deve decidere ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate il 24 dicembre 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 510-512 del 24 dicembre 2025, in via d’urgenza. Le misure hanno riguardato:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale acquisizione del materiale.
Ratifica del Garante
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse alle società interessate nella stessa data del 24 dicembre 2025. Dopo la presentazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e l’esame della documentazione in atti, il Garante ha deliberato in riunione il 30 dicembre 2025 di ratificare i provvedimenti urgenti, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito finale
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori valutazioni sul merito della segnalazione oltre alla ratifica delle misure urgenti. L’esito è quindi quello della conferma delle misure di blocco/impedimento della diffusione e della conservazione probatoria del materiale eventualmente acquisito, nell’ambito della procedura accelerata prevista per i casi di revenge porn.
Punti principali
Segnalazione per possibile diffusione di contenuti sessualmente espliciti
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità verso le piattaforme Facebook, Telegram e TikTok. Il procedimento riguarda quindi il rischio di diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Adozione di misure urgenti da parte del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 510-512 del 24 dicembre 2025. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione del materiale eventualmente acquisito
Alle stesse società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in data 30 dicembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati il 24 dicembre 2025. Il provvedimento conferma dunque le misure già disposte nei confronti delle piattaforme coinvolte.
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