Deliberazione n. 799 del 30/12/2025
Provvedimento del 30 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. Le misure urgenti hanno imposto ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori e per 12 mesi, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento è una ratifica ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno del Garante.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo e potere d’intervento
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per contrastare le ipotesi di c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.
È richiamato anche il termine di 48 ore previsto dalla norma per la decisione dell’Autorità e l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica da parte del Garante.
Segnalazione dell’interessato e attività istruttoria urgente
L’interessato ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni d’urgenza in data 19 dicembre 2025, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme.
Misure ordinate ai gestori delle piattaforme
Le determinazioni nn. 498 e 499 del 19 dicembre 2025 hanno disposto:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle relative piattaforme, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminate la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza n. 498/2025 e n. 499/2025. Il provvedimento conferma quindi l’assetto cautelare predisposto per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, se necessario, la conservazione probatoria nei limiti temporali e funzionali indicati.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. È richiamato anche il termine di 48 ore per la decisione dell’Autorità, nonché l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di misure da parte del dirigente competente, salva successiva ratifica.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la norma richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni il 19 dicembre 2025.
Misure imposte alle piattaforme
Le determinazioni nn. 498 e 499/2025 hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, usando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, preso atto delle note di trasmissione alle società e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati il 19 dicembre 2025 nei confronti dei tre gestori delle piattaforme.
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