Deliberazione n. 802 del 30/12/2025
Provvedimento del 30 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Le misure erano finalizzate a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, se acquisito in chiaro, a garantirne la conservazione a fini probatori per 12 mesi con modalità idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento è una ratifica ex post di atti d’urgenza e non contiene una sanzione pecuniaria.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione senza consenso di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La segnalazione è stata presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Facebook e Telegram. Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice privacy, nonché la disciplina speciale sul c.d. revenge porn introdotta dall’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di intervenire rapidamente su segnalazione dell’interessato, anche entro quarantotto ore.
Provvedimenti urgenti adottati il 23 dicembre 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 505 e 506 del 23 dicembre 2025. Tali atti hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, preso atto delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme e delle osservazioni eventualmente formulate ai sensi del regolamento interno, ha ratificato in riunione del 30 dicembre 2025 i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente. La ratifica avviene ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito e rilievo operativo
Il provvedimento ha natura cautelare e confermativa: non irroga sanzioni pecuniarie, ma consolida le misure necessarie a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio. Per i soggetti destinatari rileva soprattutto l’obbligo di tempestività nell’adozione delle misure di blocco e nella gestione della conservazione del materiale in chiaro nel rispetto dell’anonimizzazione o comunque della non immediata identificabilità degli interessati.
Punti principali
Origine del procedimento e presupposti normativi
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione senza consenso di materiale a contenuto sessualmente esplicito riconducibile alla persona interessata. Il Garante richiama il GDPR, il Codice privacy e la disciplina speciale introdotta per il c.d. revenge porn, che impone una decisione entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con le determinazioni nn. 505 e 506 del 23 dicembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato alle società coinvolte di: - adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash; - conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento; - utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in data 30 dicembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti già adottati il 23 dicembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il provvedimento conferma quindi le misure cautelari e probatorie disposte in via d’urgenza.
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