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Sentenza

Sentenza n. 1832/2026 - Torino, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di revoca del precedente diniego al conseguimento della patente di guida di categoria C, adottato in applicazione dell’art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Novara ha respinto l’istanza diretta a ottenere la revoca del precedente diniego al rilascio della patente di categoria C, sostenendo il venir meno dei requisiti ostativi previsti dall’art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992. La controversia concerneva quindi il diritto del ricorrente al rilascio della patente in assenza delle condizioni ostative previste dalla norma.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che il diniego di rilascio della patente fondato sull’insussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992 costituisca espressione di attività amministrativa vincolata, sia quanto ai presupposti sia quanto al contenuto, e non di discrezionalità amministrativa. Tale attività non determina l’affievolimento della posizione soggettiva del privato, qualificata come diritto soggettivo al rilascio della patente, riconducibile anche alla libertà di circolazione. La giurisdizione spetta pertanto al giudice ordinario. La conclusione non cambia per il fatto che l’atto impugnato abbia respinto un’istanza di revoca di una precedente determinazione negativa, poiché la posizione azionata resta il diritto al rilascio della patente per asserita insussistenza delle ragioni ostative. Il giudizio può essere proseguito davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’obiettiva peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992

    requisiti morali ostativi al conseguimento della patente di guida

    Il diniego fondato su tale disposizione costituisce esercizio di attività vincolata e la controversia sul diritto al rilascio della patente appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    il giudizio potrà essere proseguito ai sensi dell’art. 11 co. 2 c.p.a.

    La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, secondo il meccanismo di translatio iudicii.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente nella diffusione del provvedimento.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Le controversie relative al diniego di rilascio della patente di guida fondato sull’assenza dei requisiti morali previsti dall’art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’amministrazione esercita un’attività vincolata sia nei presupposti sia nel contenuto.
  • L’applicazione dell’art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992 non affievolisce la posizione giuridica del privato, che consiste in un diritto soggettivo al rilascio della patente, riconducibile a una modalità di esercizio della libertà di circolazione.
  • La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando l’atto impugnato respinge un’istanza di revoca di un precedente diniego, se la pretesa sostanziale fatta valere consiste nel diritto al rilascio della patente per l’asserita insussistenza delle ragioni ostative previste dalla legge.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere proseguito davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaGiurisdizione e riparto
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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