L.R. Abruzzo 62/2000
Modifica della L.R. n. 91/1996 rifinanziata con legge finanziaria regionale n. 6/2000: Contributo annuale alla Scuola di formazione superiore europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 62/2000 concede per il solo anno 2000 un contributo ordinario di lire 300 milioni alla Scuola di formazione superiore europea di L'Aquila, subordinandolo a modifiche statutarie con rappresentanza della Regione negli organi sociali. Prevede erogazione in due tranche (70% e 30%) con specifiche domande e rendicontazione entro 90 giorni dalla fine dei corsi.
Contributo annuale 2000 alla Scuola di formazione superiore europea dell'Aquila
Contributo annuale 2000 alla Scuola di formazione superiore europea
La legge regionale disciplina un contributo ordinario della Regione Abruzzo in favore della Scuola di formazione superiore europea, con sede in L'Aquila, finalizzato al sostegno di un centro di interesse culturale di alta specializzazione. La misura è riferita espressamente all’esercizio 2000 e finanzia un importo complessivo di lire 300.000.000.
Finalità e condizioni per l’assegnazione
Il contributo è concesso per potenziare l’attività della Scuola. L’erogazione è subordinata all’obbligo, in capo alla Scuola, di modificare il proprio statuto inserendo:
- un rappresentante della Regione Abruzzo nel Consiglio di Amministrazione;
- un rappresentante della Regione Abruzzo nel Consiglio dei revisori dei conti.
Modalità di erogazione del contributo
La legge prevede una ripartizione del contributo in due momenti:
- 70% come prima erogazione, disposta con ordinanza dirigenziale sulla base di apposita domanda corredata da relazione illustrativa e preventivo di spesa;
- 30% come saldo, anch’esso disposto con ordinanza dirigenziale, sulla base del conto consuntivo, della relazione esplicativa dell’attività svolta e della certificazione di regolarità contabile prevista dalla L.R. 27 giugno 1986, n. 22 e successive modificazioni.
Per l’esercizio 2000, la domanda iniziale doveva essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; per gli anni successivi, il termine ordinario è fissato al 30 gennaio di ogni anno.
Rendicontazione e revoca
Per ottenere il saldo del 30%, la Scuola deve presentare la documentazione contabile entro 90 giorni dalla conclusione dei corsi di formazione. La mancata presentazione entro tale termine comporta la revoca della concessione del contributo.
Uffici regionali competenti
Le attività regionali connesse all’attuazione della legge sono attribuite al Settore formazione professionale, quale struttura competente nella materia.
Copertura finanziaria
L’onere per l’anno 2000 è coperto mediante variazione del bilancio di previsione 2000:
- riduzione di lire 300.000.000 sul capitolo 11447;
- istituzione del capitolo 51610 denominato “Contributo annuale alla scuola di formazione superiore europea”, con incremento di lire 300.000.000.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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