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Legge

L.R. Abruzzo 63/2000

Norme correttive L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, gia' modificata con L.R. 10 luglio 1998, n. 56.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 63/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 63/2000 corregge la L.R. n. 96/1996, come già modificata nel 1998, sostituendo riferimenti agli IACP con ATER, aggiornando la composizione e i compensi delle commissioni per l’assegnazione degli alloggi e ampliando alcune categorie soggettive rilevanti. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA (19 maggio 2000).

Modifiche correttive ai requisiti e alle commissioni per l’assegnazione degli alloggi ATER in Abruzzo

Modifiche correttive alla disciplina delle assegnazioni di alloggi ATER

La legge regionale Abruzzo 20 aprile 2000, n. 63 interviene in via correttiva sulla disciplina già contenuta nella L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, come successivamente modificata nel 1998. L’atto aggiorna alcuni riferimenti terminologici e organizzativi relativi alle Commissioni per l’assegnazione degli alloggi, con effetto nel solo ambito della Regione Abruzzo.

Composizione e denominazione degli enti coinvolti

Una prima parte delle modifiche sostituisce i riferimenti agli IACP con quelli alle ATER, adeguando la normativa al nuovo assetto degli enti territorialmente competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. In particolare:

  • nella composizione della Commissione viene previsto un rappresentante dell’ATER competente per territorio;
  • nei commi interessati i riferimenti a dipendenti o strutture degli IACP sono sostituiti con quelli dell’ATER;
  • anche il meccanismo di rimborso viene aggiornato, stabilendo che il rimborso avvenga all’ATER competente per territorio.

Compensi e rimborsi per i componenti delle Commissioni

La legge ridefinisce il trattamento economico spettante ai componenti delle Commissioni istituite dall’articolo 7 della L.R. n. 96/1996. Il regime risultante prevede che:

  • ai componenti spetti un gettone di presenza pari al 50% del gettone riconosciuto al consigliere regionale per ogni presenza alle sedute consiliari, oltre al rimborso delle spese di viaggio per ciascuna seduta;
  • per “seduta” si intende l’intero complesso dei lavori svolti nell’arco della giornata, anche se articolato in più momenti;
  • ai Presidenti delle Commissioni spetti un’indennità di carica onnicomprensiva pari al 20% dell’indennità di carica dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio per ciascuna seduta.

Estensione delle categorie soggettive rilevanti

La legge amplia inoltre le categorie di soggetti considerate dalla disciplina originaria, introducendo tra i destinatari anche chi abbia ricoperto la carica di Sindaco o Assessore in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nonché di Presidente o Assessore di amministrazioni provinciali. Conseguentemente, nel comma interessato il riferimento alle categorie considerate viene esteso da tre a quattro.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La pubblicazione è indicata nel BURA del 19 maggio 2000, n. 15.

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