L.R. Abruzzo 64/2000
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 1999, n. 131 "Interventi per favorire la diffusione degli strumenti informatici tra i giovani".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Abruzzo 21 dicembre 1999, n. 131 sui contributi per l’acquisto di strumenti informatici da parte dei giovani. Per il solo anno 2000 consente domande anche nei 30 giorni successivi all’entrata in vigore; per gli anni successivi fissa la scadenza al 30 aprile e consente alla Giunta di modulare i livelli di reddito familiare equivalente e il beneficio. Entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.
Modifiche ai contributi per la diffusione di strumenti informatici tra i giovani
Modifiche ai contributi per la diffusione di strumenti informatici tra i giovani
La legge regionale Abruzzo 20 aprile 2000, n. 64 interviene sulla disciplina dei contributi previsti dalla L.R. 21 dicembre 1999, n. 131, relativa agli interventi per favorire la diffusione degli strumenti informatici tra i giovani. Il testo introduce soprattutto regole transitorie per l’anno 2000 e adegua alcuni criteri applicativi per gli anni successivi.
Termini per la presentazione delle domande
Per l’anno 2000, sono considerate valide ai fini dell’accesso ai contributi le domande presentate entro il termine già previsto dall’art. 4, comma 4, della legge regionale n. 131 del 1999. In aggiunta, per il solo anno 2000, le istanze possono essere presentate anche entro 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge modificativa.
Per gli anni successivi, le domande di contributo devono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Criteri economici e graduazione del beneficio
Per gli anni successivi, la Giunta regionale può stabilire, con proprio provvedimento, livelli differenti di reddito familiare equivalente. Tale facoltà può essere esercitata anche ai fini di una possibile graduazione dell’importo del beneficio economico.
Inoltre, viene soppressa la parola «pro-capite» contenuta negli articoli 2 e 3 della L.R. n. 131 del 1999, con conseguente adeguamento del parametro reddituale di riferimento.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La sua applicazione è quindi limitata al territorio della Regione Abruzzo e, per quanto riguarda le previsioni transitorie, soprattutto all’anno 2000 e alle successive annualità disciplinate dalla modifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 20 apr 2000L.R. Abruzzo 62/2000
- Legge · 20 apr 2000L.R. Abruzzo 63/2000
- Legge · 20 apr 2000L.R. Abruzzo 65/2000
- Legge · 13 apr 2000L.R. Abruzzo 57/2000
- Legge · 28 apr 2000L.R. Abruzzo 82/2000
- Legge · 28 apr 2000L.R. Abruzzo 81/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →