Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 82/2000

Norme per l'inquadramento del personale tecnico-sanitario di radiologia medica nelle Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 82/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la dotazione organica del personale tecnico-sanitario di radiologia medica nelle Aziende sanitarie locali dell’Abruzzo, prevedendo posti anche per medicina nucleare, radioterapia e fisica sanitaria e imponendo l’adeguamento delle piante organiche. La copertura finanziaria è a carico del Fondo sanitario regionale. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURA del 9 giugno 2000.

Inquadramento del personale tecnico-sanitario di radiologia medica nelle ASL abruzzesi

Inquadramento del personale tecnico-sanitario di radiologia medica nelle ASL abruzzesi

La legge regionale disciplina l’organizzazione del personale tecnico-sanitario di radiologia medica nelle Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo, con l’obiettivo di assicurare il corretto funzionamento dei servizi di radiologia. Il provvedimento ha natura organizzativa e finanziaria, con applicazione limitata al territorio regionale.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina è diretta a garantire il funzionale svolgimento dell’attività dei servizi di radiologia nelle Aziende sanitarie locali abruzzesi. Rileva quindi per la programmazione e l’adeguamento delle dotazioni organiche delle ASL della Regione Abruzzo.

Dotazioni organiche del personale di radiologia

La legge stabilisce che, nell’ambito della pianta organica delle ASL, la dotazione del personale tecnico-sanitario di radiologia medica, di categoria D e profilo di collaboratore professionale sanitario esperto, sia determinata in riferimento a ogni servizio di radiologia.

È inoltre previsto che:

  • un’unità di collaboratore professionale sanitario esperto sia istituita anche nei servizi di medicina nucleare, radioterapia e fisica sanitaria;
  • la dotazione complessiva di tale personale, compresi i presidi diagnostici territoriali, sia rapportata al criterio di uno ogni dieci collaboratori oppure per frazioni superiori a cinque.

Adeguamento delle piante organiche

Le Aziende sanitarie locali sono tenute ad attivare le procedure necessarie per adeguare le proprie piante organiche alle disposizioni della legge. Il testo non indica termini specifici di attuazione, ma impone un obbligo di adeguamento organizzativo alle ASL interessate.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono posti a carico della quota del Fondo sanitario regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La pubblicazione indicata è quella del 9 giugno 2000, n. 16 del BURA.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.