L.R. Abruzzo 81/2000
Rifinanziamento della L.R. 3 aprile 1995, n. 26 recante: Assegnazione di contributi ai comuni per interventi di ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature, arredo urbano e altre opere pubbliche di interesse comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale rifinanzia per vent’anni la L.R. 26/1995 con un limite annuo di 2 miliardi di lire per contributi su mutui ai comuni per acquedotti, fognature, arredo urbano e altre opere pubbliche comunali. Prevede termini per avvio e completamento dei lavori, prorogabili dalla Giunta, e copertura finanziaria a carico del bilancio 2000 e dei bilanci futuri.
Rifinanziamento contributi ai comuni per acquedotti, fognature, arredo urbano e opere pubbliche comunali
Rifinanziamento di contributi ai comuni per opere pubbliche comunali
La legge regionale dell’Abruzzo del 28 aprile 2000 rifinanzia la disciplina già prevista dalla L.R. 3 aprile 1995, n. 26, relativa alla concessione di contributi ai comuni per interventi di interesse comunale. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio regionale e mira a sostenere investimenti comunali tramite mutui agevolati con contributo regionale in conto rata.
Interventi finanziabili
Il rifinanziamento riguarda i contributi a favore dei comuni per le seguenti tipologie di opere:
- ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature;
- arredo urbano;
- altre opere pubbliche di interesse comunale.
Il testo richiama espressamente i comuni destinatari individuati dalla legge originaria, come modificata e integrata nel tempo.
Misura del rifinanziamento e modalità del contributo
La legge dispone un limite di impegno annuo ventennale pari a due miliardi di lire per la concessione di contributi su mutui. I contributi regionali sono erogati in conto rata semestrale, nei limiti della ripartizione effettuata con provvedimento del dirigente del servizio regionale competente.
Utilizzo delle risorse e interventi complementari
I contributi, comprese le eventuali economie comunque realizzate, possono essere utilizzati anche per:
- nuovi interventi complementari o aggiuntivi alle opere principali;
- adeguamento e completamento di altre opere pubbliche comunali.
La norma amplia quindi l’utilizzabilità delle risorse rispetto al solo intervento originariamente finanziato, purché resti nell’ambito delle opere pubbliche comunali previste.
Termini per l’avvio e la conclusione dei lavori
I lavori devono rispettare un preciso cronoprogramma:
- avvio entro due anni dalla data di ammissione a finanziamento;
- ultimazione e collaudo entro tre anni dall’inizio dei lavori.
La Giunta regionale può prorogare tali termini per comprovati motivi.
Copertura finanziaria
L’onere derivante dall’attuazione della legge è coperto con le risorse iscritte nel capitolo 152374 del bilancio 2000 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri, per tutta la durata dei mutui.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Trattandosi di un rifinanziamento collegato a mutui e interventi programmatici del 2000, ha rilievo essenzialmente per la gestione di quelle specifiche assegnazioni e dei relativi impegni pluriennali.
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