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Legge

L.R. Abruzzo 81/2000

Rifinanziamento della L.R. 3 aprile 1995, n. 26 recante: Assegnazione di contributi ai comuni per interventi di ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature, arredo urbano e altre opere pubbliche di interesse comunale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 81/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale rifinanzia per vent’anni la L.R. 26/1995 con un limite annuo di 2 miliardi di lire per contributi su mutui ai comuni per acquedotti, fognature, arredo urbano e altre opere pubbliche comunali. Prevede termini per avvio e completamento dei lavori, prorogabili dalla Giunta, e copertura finanziaria a carico del bilancio 2000 e dei bilanci futuri.

Rifinanziamento contributi ai comuni per acquedotti, fognature, arredo urbano e opere pubbliche comunali

Rifinanziamento di contributi ai comuni per opere pubbliche comunali

La legge regionale dell’Abruzzo del 28 aprile 2000 rifinanzia la disciplina già prevista dalla L.R. 3 aprile 1995, n. 26, relativa alla concessione di contributi ai comuni per interventi di interesse comunale. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio regionale e mira a sostenere investimenti comunali tramite mutui agevolati con contributo regionale in conto rata.

Interventi finanziabili

Il rifinanziamento riguarda i contributi a favore dei comuni per le seguenti tipologie di opere:

  • ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature;
  • arredo urbano;
  • altre opere pubbliche di interesse comunale.

Il testo richiama espressamente i comuni destinatari individuati dalla legge originaria, come modificata e integrata nel tempo.

Misura del rifinanziamento e modalità del contributo

La legge dispone un limite di impegno annuo ventennale pari a due miliardi di lire per la concessione di contributi su mutui. I contributi regionali sono erogati in conto rata semestrale, nei limiti della ripartizione effettuata con provvedimento del dirigente del servizio regionale competente.

Utilizzo delle risorse e interventi complementari

I contributi, comprese le eventuali economie comunque realizzate, possono essere utilizzati anche per:

  • nuovi interventi complementari o aggiuntivi alle opere principali;
  • adeguamento e completamento di altre opere pubbliche comunali.

La norma amplia quindi l’utilizzabilità delle risorse rispetto al solo intervento originariamente finanziato, purché resti nell’ambito delle opere pubbliche comunali previste.

Termini per l’avvio e la conclusione dei lavori

I lavori devono rispettare un preciso cronoprogramma:

  • avvio entro due anni dalla data di ammissione a finanziamento;
  • ultimazione e collaudo entro tre anni dall’inizio dei lavori.

La Giunta regionale può prorogare tali termini per comprovati motivi.

Copertura finanziaria

L’onere derivante dall’attuazione della legge è coperto con le risorse iscritte nel capitolo 152374 del bilancio 2000 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri, per tutta la durata dei mutui.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Trattandosi di un rifinanziamento collegato a mutui e interventi programmatici del 2000, ha rilievo essenzialmente per la gestione di quelle specifiche assegnazioni e dei relativi impegni pluriennali.

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