L.R. Abruzzo 65/2000
Modifica ed integrazione del 1o comma dell'art. 2 della L.R. n. 101/1999 (Istituzione di un Comitato tecnico scientifico per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 65/2000 integra la composizione del Comitato tecnico scientifico per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto dalla L.R. n. 101/1999, aggiungendo 5 rappresentanti dell’azienda per la sicurezza nominati dalla Giunta regionale su designazione delle organizzazioni imprenditoriali di categoria. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA del 19 maggio 2000.
Integrazione della composizione del Comitato tecnico scientifico per la sicurezza sul lavoro
Integrazione della composizione del Comitato tecnico scientifico per la sicurezza sul lavoro
La legge regionale Abruzzo n. 65 del 20 aprile 2000 interviene in modo puntuale sulla disciplina già dettata dalla L.R. n. 101/1999 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’effetto della norma è limitato all’integrazione della composizione del Comitato tecnico scientifico già istituito.
Contenuto dell’intervento normativo
La modifica consiste nell’aggiunta, al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 101/1999, della previsione relativa a:
- 5 rappresentanti dell’azienda per la sicurezza;
- nomina da parte della Giunta regionale;
- designazione preventiva da parte delle organizzazioni imprenditoriali di categoria.
La legge, quindi, rafforza e specifica la componente rappresentativa delle imprese all’interno del Comitato, senza introdurre ulteriori disciplina procedurali o funzioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dall’atto originario.
Ambito applicativo e destinatari
La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo e riguarda la composizione dell’organismo tecnico-scientifico competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I soggetti interessati sono:
- la Giunta regionale, competente alla nomina;
- le organizzazioni imprenditoriali di categoria, cui spetta la designazione;
- i rappresentanti dell’azienda per la sicurezza, inseriti nel Comitato.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La pubblicazione è indicata nel BURA del 19 maggio 2000, n. 15.
Rilievo pratico
Si tratta di una norma di integrazione organizzativa, utile per ricostruire la composizione del Comitato prevista dalla L.R. n. 101/1999. Non contiene disposizioni finanziarie, sanzionatorie o transitorie ulteriori rispetto alla decorrenza dell’entrata in vigore.
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