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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8858 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia, lamentando la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. In particolare, ha sostenuto che la CTR, convocata per esaminare l’istanza di sospensione dell’esecuzione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, comma 2, non avrebbe potuto decidere direttamente anche il merito dell’appello senza una nuova convocazione e senza il rispetto degli adempimenti processuali previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992. La CTR aveva inoltre confermato l’accertamento fondato sugli studi di settore, ritenendo generiche le giustificazioni fornite dal contribuente sullo scostamento dei ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso per difetto di autosufficienza. Il contribuente non aveva indicato e riprodotto adeguatamente l’avviso di trattazione, né aveva precisato in quale fase processuale e in quale fascicolo fosse reperibile il documento necessario a dimostrare che l’udienza fosse stata fissata esclusivamente per la sospensione cautelare e non anche per la decisione del merito. Tale omissione impediva alla Corte di verificare direttamente la fondatezza della doglianza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.800, oltre accessori ed eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, comma 2

    sospensione dell’esecuzione delle sanzioni

    La norma disciplina la possibilità di chiedere al giudice tributario la sospensione cautelare dell’esecuzione delle sanzioni. La questione sottoposta alla Corte riguardava il rapporto tra la fase cautelare e la successiva trattazione del merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31, 32, 33 e 34

    Le disposizioni regolano gli adempimenti e le modalità di trattazione e discussione delle controversie tributarie. Il ricorrente sosteneva che la decisione sul merito richiedesse una convocazione e un contraddittorio specifici, distinti dalla trattazione dell’istanza cautelare.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, compresa la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda

    Impone al ricorrente in cassazione di indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, specificando dove si trovino nei fascicoli e riproducendone o riassumendone il contenuto. La mancata osservanza determina l’inammissibilità del motivo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Prevede l’improcedibilità del ricorso quando non siano depositati gli atti, i documenti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente affermare che il giudice abbia violato il contraddittorio: occorre indicare con precisione gli atti processuali che dimostrano la violazione, specificando dove sono reperibili e riportandone il contenuto essenziale.
  • Quando la doglianza riguarda l’oggetto di un’udienza, è indispensabile produrre o trascrivere l’avviso di trattazione, perché il verbale dell’udienza da solo potrebbe non dimostrare se la convocazione riguardasse soltanto la fase cautelare oppure anche il merito.
  • La Corte di cassazione non è normalmente tenuta a ricercare autonomamente nei fascicoli gli elementi necessari a sostenere il ricorso: l’onere di autosufficienza impone al ricorrente di fornire tutti i dati utili alla verifica della censura.
  • La violazione dell’onere di autosufficienza comporta una decisione di inammissibilità senza esame nel merito della presunta violazione processuale.
  • In materia di studi di settore, il contribuente che contesta lo scostamento dei ricavi deve fornire giustificazioni specifiche e concrete; mere affermazioni generiche possono non essere sufficienti a superare la presunzione derivante dall’accertamento.

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