Sentenza del 10/12/2020 n. 7152 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'indetraibilità dell'IVA relativa a due fatture (acquisto di 5 escavatori per imponibile complessivo di euro 91.000,00 e IVA 18.200,00) ritenute riconducibili a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una presunta 'cartiera' (xxxxxx s.r.l.). L'Ufficio aveva originariamente contestato l'IVA detratta illegittimamente per €18.200,00 e aveva desisito dal rilievo IRES/IRAP a seguito della novella introdotta dall'art. 8, c.1, D.L. n.16/2012.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittimo il disconoscimento della detrazione IVA per le fatture contestate. Il Collegio ha ritenuto provata l'inesistenza soggettiva del fornitore (mancanza di struttura, mezzi e contabilità, omesso versamento imposte, dichiarazioni del socio amministratore) e sussistenti elementi oggettivi che avrebbero dovuto mettere in allarme l'acquirente (prezzi di acquisto anomali, modalità di pagamento non dimostranti incasso certo). Di conseguenza la società resistente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio per euro 500,00.
Norme richiamate
Disciplina il diritto alla detrazione IVA richiedendo il duplice presupposto della sussistenza sostanziale dell'operazione e del possesso di una valida fattura; pone le basi per negare la detrazione se l'operazione è soggettivamente inesistente.
Direttiva 2006/112/CE
Ribadisce i principi comunitari in materia di IVA sui requisiti sostanziali e formali per la detrazione; usata per confermare l'interpretazione dell'art. 19 DPR 633/72.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E/2018
Richiama l'esigenza di coesistenza dei presupposti sostanziale e formale per la detrazione e fornisce indirizzi interpretativi circa le frodi e le fatture inesistenti.
Normativa citata in relazione alla desistita contestazione di IRES/IRAP; ha inciso sul recupero dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (es. n. 9851/2018, n. 8132/2011, n. 13803/2014, n. 7694/2020)
Principi consolidati: l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la conoscenza o la prevedibilità, da parte del cessionario, del carattere fraudolento dell'operazione; prova che può essere soddisfatta anche per presunzioni purché gravi, precise e concordanti. Una volta assolto tale onere, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede con elementi concreti e non solo con la regolarità formale della documentazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture soggettivamente inesistenti deve provare la natura fittizia del fornitore (es. mancanza di struttura, mezzi, contabilità, omessi adempimenti fiscali) e fornire elementi che rendano plausibile la consapevolezza o la prevedibilità del contribuente circa la frode.
- La prova dell'Amministrazione può essere anche presuntiva se basata su elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti; non è richiesta la prova assoluta ma una ricostruzione circostanziata della frode.
- Una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede mediante elementi concreti di diligente comportamento (dovute verifiche commerciali e documentali), non limitandosi a esibire la fattura o la contabilità formalmente regolare.
- Prezzi di acquisto significativamente inferiori al valore di mercato, vendite rapide a prezzi superiori, pagamenti tramite strumenti non comprovanti l'incasso (es. assegni senza clausola non trasferibile) sono indici rilevanti di operazioni fittizie e mettono in allerta l'acquirente professionale.
- L'operatore economico professionale è tenuto a esercitare la diligenza ordinaria del settore: la mancanza di verifiche minime verso un fornitore potenzialmente 'cartiera' può comportare la perdita del diritto alla detrazione.
- In casi analoghi, per difendersi, il contribuente dovrebbe raccogliere e conservare prove di buona fede quali: contratti dettagliati, documentazione di trasporto riconducibile al fornitore, certificazioni dell'esistenza operativa del cedente, modalità di pagamento tracciabili e non trasferibili, verifiche sul luogo e sulle capacità operative del fornitore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 dic 2020Sentenza del 10/12/2020 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 10 dic 2020Sentenza del 10/12/2020 n. 1013 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 10 dic 2020Sentenza del 10/12/2020 n. 1410 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 dic 2020Sentenza del 10/12/2020 n. 1411 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 dic 2020Sentenza del 10/12/2020 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 dic 2020Sentenza del 10/12/2020 n. 2901 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →