Sentenza del 10/12/2020 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Novara
Atto di intimazione - Notifica della cartella quale atto prodromico - Necessità - Sussiste - Notifica al Portiere - Invio della raccomandata informativa - Necessità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione della cartella esattoriale sostenendo che l'atto di intimazione, quale atto prodromico, non era stato correttamente preceduto dall'invio della raccomandata informativa e che la notificazione effettuata al portiere non suppliva tale omissione; ha dedotto che la mancanza dell'avviso tramite raccomandata integra un vizio sostanziale nell'attività del notificante.
La decisione
Il giudice ha ritenuto sussistente l'obbligo dell'atto di intimazione come atto prodromico alla cartella e ha confermato la necessità dell'invio della raccomandata informativa; ha statuìto che l'omissione di tale avviso non è mera irregolarità ma causa di nullità della notificazione per vizio dell'attività del notificante. In conseguenza la notificazione è stata dichiarata nulla e favore del ricorrente è stata accolta (annullamento/invalidazione della notifica della cartella).
Norme richiamate
Codice di procedura civile - norme generali sulla notificazione
Le regole sul procedimento di notificazione impongono il rispetto delle formalità e delle modalità; omissioni sostanziali dell'attività del notificante possono determinare la nullità dell'atto notificato.
Normativa sulla riscossione (es. D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche)
L'atto di intimazione è un atto prodromico alla cartella esattoriale e richiede specifiche formalità di comunicazione (tra cui l'avviso/raccomandata informativa); la mancata osservanza di tali prescrizioni incide sulla validità della notificazione della cartella.
Massime di principio
- L'atto di intimazione va considerato atto prodromico e deve essere notificato secondo le formalità previste: l'omissione di avvisi obbligatori può invalidare atti successivi.
- La sola notifica al portiere/portinaio non è di per sé sufficiente quando manca l'invio della raccomandata informativa prevista; in tali casi può sussistere nullità della notificazione.
- L'omissione dell'avviso tramite raccomandata non è una irregolarità meramente formale ma un vizio sostanziale che legittima il contribuente a impugnare la notifica.
- In situazioni analoghe il contribuente deve verificare la prova dell'invio della raccomandata e, se mancante o irregolare, proporre ricorso per nullità della notificazione.
- Le amministrazioni e gli agenti notificatori devono rispettare scrupolosamente le procedure di notifica; la responsabilità per la correttezza dell'attività notificatoria grava sul notificante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 dic 2020Sentenza del 10/12/2020 n. 1013 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 10 dic 2020Sentenza del 10/12/2020 n. 1410 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 dic 2020Sentenza del 10/12/2020 n. 1411 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 dic 2020Sentenza del 10/12/2020 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 dic 2020Sentenza del 10/12/2020 n. 2901 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 10 dic 2020Sentenza del 10/12/2020 n. 3951 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →