Sentenza del 10/12/2020 n. 1013 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sul diritto di esenzione dall'IVA in ambito di talune prestazioni di servizi connessi alla pratica del golf. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) - Esenzione di "talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica" - Effetto diretto - Nozione di "organismi senza fini di lucro".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rifiuto dell'esenzione IVA per varie prestazioni connesse alla pratica del golf fornite dall'associazione (uso del campo, noleggio palline e caddy, vendita mazze, organizzazione tornei con quote di iscrizione). L'autorità tributaria ha ritenuto esenti solo talune voci (quote di iscrizione) se l'ente è riconosciuto a scopo di pubblica utilità secondo la normativa tedesca (AO), e ha contestato la natura non esclusivamente non lucrativa dell'associazione, anche alla luce dell'acquisizione della società che gestisce il campo e dei prestiti dei soci.
La decisione
La Corte di giustizia ha deciso in due punti principali: (1) l'art. 132, par. 1, lett. m) della direttiva 2006/112/CE non ha effetto diretto: la disposizione concede agli Stati membri un margine discrezionale nel determinare quali "talune prestazioni" siano esentate, per cui un organismo senza fini di lucro non può invocare direttamente la direttiva dinanzi al giudice nazionale per ottenere l'esenzione di prestazioni che la normativa nazionale non contempla; (2) la nozione di "organismo senza fini di lucro" è una nozione autonoma del diritto UE e va interpretata nel senso che, anche in caso di scioglimento, l'organismo non può distribuire ai membri gli utili che eccedono le quote di capitale versate e il valore corrente dei conferimenti in natura: il patrimonio eccedente deve rimanere destinato ad attività analoghe (cioè non distribuibile ai soci). La Corte ha quindi respinto l'idea di effetto diretto ma ha precisato il requisito sostanziale che gli ordinamenti nazionali devono verificare per riconoscere lo status di organismo senza fini di lucro.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - art. 132, par. 1, lett. m)
«talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica»
Non è dotata di effetto diretto; lascia agli Stati membri un margine discrezionale nel determinare quali "talune" prestazioni esentare.
Direttiva 2006/112/CE - art. 133, par. 1, lett. a)
eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite
Conferma il criterio di assenza di ricerca sistematica del profitto e che i profitti non siano distribuiti ai membri, costituendo elemento della nozione di organismo senza fini di lucro.
Direttiva 2006/112/CE - art. 134, lett. a)
escluse ... se esse non sono indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate
Limita il margine discrezionale degli Stati membri, escludendo dall'esenzione le prestazioni non indispensabili per le operazioni esentate.
Direttiva 2006/112/CE - art. 2, par. 1, lett. c)
soggette all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale
Principio generale di imponibilità che delimita l'ambito dell'esenzione prevista dall'art. 132.
Umsatzsteuergesetz (UStG) - art. 1 e art. 4 (punto 22)
art. 4 punto 22: esenzioni per conferenze, corsi e altre manifestazioni ... altre manifestazioni culturali e sportive ...
Normativa tedesca di recepimento che, secondo l'autorità, limita l'esenzione ad alcune voci (es. quote di iscrizione) e subordinata al riconoscimento di ente a scopo di pubblica utilità.
Abgabenordnung (AO) - artt. 52, 55, 58, 59, 61
art. 55(1)(2): al momento dello scioglimento i membri non possono percepire più delle quote di capitale versato e del valore corrente dei loro conferimenti in natura; art. 61: obbligo di destinazione statutaria del patrimonio
La normativa tedesca contiene condizioni sul perseguimento di scopi di pubblica utilità e l'obbligo di destinazione del patrimonio in caso di scioglimento; la Corte chiarisce che un requisito analogo (divieto di distribuzione delle eccedenze) è richiesto dalla nozione autonoma UE di organismo senza fini di lucro.
Massime di principio
- L'art. 132(1)(m) della direttiva IVA non può essere invocato direttamente dai privati per ampliare l'elenco delle prestazioni esenti rispetto a quanto il legislatore nazionale ha espressamente previsto: gli Stati membri hanno margine discrezionale nella scelta delle "talune" prestazioni da esentare.
- La qualificazione di "organismo senza fini di lucro" ai fini dell'esenzione IVA è una nozione autonoma del diritto UE: gli ordinamenti nazionali devono applicare criteri sostanziali conformi all'interpretazione della Corte, non meri riferimenti formali.
- Un organismo è compatibile con la nozione UE di "senza fini di lucro" solo se, durante la sua esistenza e al momento dello scioglimento, non distribuisce ai membri profitti eccedenti le quote di capitale e il valore dei conferimenti in natura; il patrimonio eccedente deve rimanere destinato ad attività analoghe.
- Il fatto che un ente realizzi profitti non esclude automaticamente lo status di ente non lucrativo, purché i profitti non siano distribuiti ai membri e siano reinvestiti per le attività statutarie (uso per mantenimento o miglioramento delle prestazioni).
- Per ottenere o mantenere esenzioni nazionali fondate su art.132(1)(m), associazioni e enti devono prevedere negli statuti clausole chiare circa la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento (divieto di distribuzione delle eccedenze) e dimostrare nella pratica il rispetto di tale divieto.
- Se la normativa nazionale recepisce l'esenzione in modo restrittivo, i singoli enti non possono aggirare tale restrizione invocando effetto diretto della direttiva; la via corretta è chiedere la corretta trasposizione o impugnare la trasposizione davanti alle autorità nazionali competenti.
- I giudici nazionali devono verificare sia la conformità formale (statuti, clausole di destinazione del patrimonio) sia la conformità sostanziale (gestione effettiva, destinazione degli utili) prima di riconoscere l'esenzione.
- L'art.133(1) può essere utilizzato dagli Stati membri per subordinare l'esenzione al rispetto di condizioni (es. assenza di ricerca sistematica del profitto, destinazione degli utili), ma tali condizioni devono rispettare i principi e la nozione autonoma delineata dalla Corte.
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