Sentenza del 10/12/2020 n. 2901 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava l'avviso di accertamento che la sanzionava per omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa a 14 vetrofanie apposte sulle vetrine del negozio. L'ente impositore (I.) aveva ritenuto le vetrofanie mezzi pubblicitari ai sensi del D.Lgs. 507/1993 perché, a suo avviso, le immagini stilizzate di flaconi e contenitori richiamavano l'attività commerciale e attiravano l'attenzione dei passanti. D. contestava che le vetrofanie fossero anonime e stilizzate, prive di marchi, loghi o richiami a prodotti specifici, e quindi non costituivano un "messaggio pubblicitario" soggetto all'imposta; inoltre deduceva la mancanza di motivazione dell'avviso, l'illegittima riqualificazione dell'atto da parte della società riscossore rispetto all'orientamento del SUAP (che non aveva considerato le vetrofanie mezzi pubblicitari) e il legittimo affidamento dell'amministrato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, ritenendo che le vetrofanie costituissero semplici elementi decorativi e non fossero idonee, in modo obiettivo, a costituire un "messaggio pubblicitario" ai sensi del D.Lgs. 507/1993. La CTR ha condiviso l'argomentazione che le immagini erano anonime e stilizzate, prive di marchi, loghi o indicazioni riferibili a prodotti specifici e che non ricostruivano, in via oggettiva, il nome, l'attività o i prodotti della società. Ha inoltre richiamato il comportamento del SUAP, che non aveva qualificato né autorizzato le vetrofanie come mezzi pubblicitari, rilevando la fondatezza del legittimo affidamento. In riforma della sentenza di primo grado la CTR ha annullato l'avviso di accertamento e ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 507/1993
Individua il presupposto dell'imposta nel "messaggio pubblicitario"; la CTR ha interpretato che le vetrofanie anonime e stilizzate non costituiscono tale messaggio perché non idonee a far conoscere nome/attività/prodotti dell'impresa
D.Lgs. 507/1993
Richiamato dall'appellante come norma cui si è attenuta per la presentazione dell'istanza al SUAP; contestualizza l'obbligo di autorizzazione/denuncia degli impianti pubblicitari
Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari / Regolamento dell'Imposta sulla Pubblicità del Comune di Varese
art. 17 (menzionato nel testo)
Definisce categorie e limiti (es. superficie 0,50 mq per esenzione da autorizzazione); la CTR ha rilevato che, pur se il regolamento prevede casi in cui le vetrofanie richiedono autorizzazione, il SUAP non le ha considerate mezzi pubblicitari e ciò ha supportato il legittimo affidamento del contribuente
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione di provvedimenti amministrativi e all'eventuale diniego espresso; la mancata espressa qualificazione/negazione da parte del SUAP è stata valutata dalla CTR a favore del contribuente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
"In tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome l'attività ed il prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5 e 6..." (Cass. Civ., Sez. V, 13.04.2012 n. 5858, e altre)
La CTR applica il principio cassazionale richiamato ma ne conclude che l'idoneità obiettiva non sussiste nel caso di immagini anonime e stilizzate prive di riferimenti a marca/prodotto, dunque non integrano il presupposto impositivo
Regole procedurali/amministrative locali
Richiami generali al principio di coerenza dell'azione amministrativa e al principio di affidamento legittimo del contribuente: la diversa qualificazione operata dalla società riscossore rispetto al SUAP è stata censurata come incompatibile con il mandato e con l'affidamento
Massime di principio
- Una vetrofania è soggetta all'imposta solo se costituisce un "messaggio pubblicitario" ossia se è oggettivamente idonea a far conoscere il nome, l'attività o i prodotti dell'impresa; immagini anonime, stilizzate e prive di marchi/loghi non integrano tale requisito e possono essere esenti da imposizione
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve chiarire perché l'immagine o il mezzo sia ritenuto idoneo a svolgere funzione pubblicitaria; mancanza di motivazione è vizio rilevante
- Il comportamento e le determinazioni preventive del SUAP (o altro ufficio autorizzativo) sono rilevanti: l'assenza di qualificazione/negazione da parte del SUAP e indicazioni concordanti possono fondare il legittimo affidamento del contribuente
- Il soggetto incaricato della riscossione non può autonomamente riclassificare come pubblicitario ciò che l'ente titolare non ha qualificato come tale, salvo che vi siano elementi nuovi e motivati; incoerenze tra atti amministrativi possono essere censurate
- Anche se il regolamento comunale prevede limiti dimensionali e casi di esenzione da autorizzazione (es. superfici ≤ 0,50 mq), l'esenzione procedurale non implica automaticamente esenzione dall'imposta: va valutata l'idoneità pubblicitaria in concreto
- Buona prassi per il contribuente: ottenere per iscritto il parere/valutazione del SUAP, inserire bozzetti e descrizioni dettagliate nelle istanze, conservare la documentazione che dimostra l'assenza di riferimenti a marchi/prodotti e difendere l'affidamento in caso di contestazioni; in caso di pagamento sotto protesto, riservarsi la ripetizione in caso di esito favorevole del giudizio
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