Sentenza del 28/07/2015 n. 3488 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ATTI IMPUGNABILI - Contenuto insufficiente - Irregolarità atto - Sussiste - Notificazione - Atto presupposto - Onere della prova a carico concessionario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'insufficienza del contenuto dell'intimazione di pagamento, in particolare per la mancata indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa cui proporre ricorso. Ha inoltre contestato di non aver mai ricevuto la notificazione dell'atto presupposto. La questione centrale riguarda quindi la distinzione tra nullità dell'intimazione e mera irregolarità, nonché l'onere della prova della notifica dell'atto presupposto.
La decisione
La mancata indicazione nell'intimazione delle modalità, del termine e dell'autorità competente per l'impugnazione non determina la nullità dell'atto, ma costituisce una mera irregolarità. Tale irregolarità impedisce tuttavia il decorso del termine per impugnare. Quanto all'atto presupposto, spetta all'agente della riscossione dimostrare di averlo regolarmente notificato quando il contribuente ne contesti la ricezione. In mancanza di tale prova, l'intimazione può essere contestata per difetto di notificazione dell'atto presupposto.
Massime di principio
- Un atto della riscossione privo delle indicazioni sulle modalità e sui termini di impugnazione non è automaticamente nullo: l'omissione costituisce normalmente un'irregolarità.
- L'irregolarità relativa alle indicazioni per il ricorso può impedire il decorso del termine ordinario di impugnazione, tutelando il destinatario che non sia stato adeguatamente informato.
- Quando il contribuente nega di aver ricevuto un atto presupposto, l'agente della riscossione deve fornire la prova concreta della sua notificazione; non è sufficiente affermarne genericamente l'avvenuta consegna.
- La validità dell'atto successivo può essere compromessa se l'amministrazione non dimostra la regolare notificazione dell'atto presupposto, salvo che quest'ultimo sia stato validamente notificato o conosciuto dal contribuente in altro modo rilevante.
- In casi analoghi occorre distinguere tra vizi formali dell'atto, che possono produrre mera irregolarità, e omessa prova della notificazione degli atti presupposti, che può incidere direttamente sulla possibilità di procedere alla riscossione.
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