Ordinanza n. 131/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Trieste, Direzione del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, del 20 luglio 2026, recante la revoca dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio della Comunità socio-educativa per minori denominata “-OMISSIS-”, -OMISSIS-con capacità ricettiva di dodici posti, gestita dalla ricorrente; - nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente: • del parere edilizio comunale prot. corr. 17/26-11/1/1-5(1617) del 20 gennaio 2026; • del parere edilizio reso nella pratica SUAP n. 3729/2023, datato 1° luglio 2025; • di ogni verbale, relazione, nota, parere e atto istruttorio richiamato nel provvedimento di revoca e non integralmente conosciuto dalla ricorrente, richiamato nell’atto impugnato; • di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non noto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio di una comunità socio-educativa per minori con capacità ricettiva di dodici posti, nonché pareri edilizi e atti istruttori presupposti
Esito
La controversia
L’ente gestore ha impugnato la revoca, disposta dal Comune di Trieste il 20 luglio 2026, dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio della comunità socio-educativa per minori, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Ha inoltre contestato, nei limiti del proprio interesse, due pareri edilizi comunali del 20 gennaio 2026 e del 1° luglio 2025, gli atti istruttori richiamati e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. L’ordinanza non riporta il contenuto dei motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
La ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, dichiarando che la struttura non ospitava più minori e che era quindi venuta meno l’urgenza dei provvedimenti interinali richiesti. Il TAR ha preso atto della rinuncia, senza esaminare fumus boni iuris o periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità della revoca. Ha fissato l’udienza pubblica del 26 gennaio 2027 per la trattazione del ricorso e ha rinviato al definitivo ogni statuizione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
La disposizione è richiamata quale disciplina della domanda cautelare, ma l’ordinanza non ne applica i presupposti, avendo la ricorrente rinunciato all’istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Il TAR dispone l’oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Testo integrale
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