Cassazione Penale, Sentenza n. 32279/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagata era sottoposta alla custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti, con contestazione dell’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa. Il GIP aveva applicato la misura e il Tribunale del riesame aveva respinto la richiesta di riesame. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione del diritto di difesa e degli artt. 178, comma 1, lett. c), 291, comma 1, e 293, comma 3, c.p.p., sostenendo che le intercettazioni poste a fondamento della misura non fossero concretamente rese disponibili in tempo utile, nonostante le richieste di estrazione dei relativi file. Ha censurato la qualificazione della richiesta come tardiva e aspecifica e ha sostenuto che la mera autorizzazione del Pubblico Ministero non fosse sufficiente senza l’effettiva disponibilità dei supporti. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 273, 292, comma 2-ter, e 309 c.p.p., lamentando che il Tribunale non avesse svolto la prova di resistenza, ossia verificato se, eliminato il materiale captativo asseritamente inutilizzabile, residuasse un quadro indiziario idoneo. Con il terzo motivo ha contestato la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 c.p., negando che fosse stata provata la volontà di favorire la locale di ’ndrangheta di Isola Capo Rizzuto. Con il quarto motivo, rubricato erroneamente come quinto, ha censurato la motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione, sostenendo di non avere autonomia operativa né contatti indipendenti rispetto alla figura del soggetto ritenuto vertice dell’associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto alle intercettazioni, ha ribadito che il diritto di difesa richiede l’effettiva accessibilità alle registrazioni e non è soddisfatto dalla sola autorizzazione all’ascolto o all’estrazione, ma ha escluso nel caso concreto la nullità dedotta. La richiesta del 18 marzo 2026 riguardava 654 progressivi relativi a più indagati, senza indicare l’urgenza collegata al riesame; il sollecito del 24 marzo reiterava la richiesta senza rappresentare tale esigenza; solo il 31 marzo veniva indicata la fissazione dell’udienza per il 2 aprile. Inoltre, la difesa non aveva dimostrato ulteriori diligenti attività per verificare la disponibilità dei supporti o l’esecuzione delle autorizzazioni. Il Pubblico Ministero, invece, risultava essersi progressivamente attivato, adottando autorizzazioni, delegando la selezione dei progressivi e disponendo l’inoltro della pratica dopo la segnalazione dell’urgenza. Poiché le intercettazioni erano dunque utilizzabili nel giudizio cautelare, il Tribunale non era tenuto a svolgere la prova di resistenza. È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione sull’aggravante mafiosa, fondata sulla non occasionalità e remuneratività del traffico, sulla destinazione dei proventi al rafforzamento della locale mafiosa e sul ruolo della ricorrente nel reperimento della provvista, nei contatti, nelle cautele comunicative, nell’approvvigionamento e nel sostegno ai detenuti e ai loro familiari. Infine, la motivazione sulle esigenze cautelari è stata ritenuta concreta e attuale, in ragione dell’inserimento stabile della ricorrente nel circuito criminale e del ruolo di raccordo con l’esterno. È stato disposto anche l’adempimento previsto dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., non conseguendo dalla decisione la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
capi 15 e 18 della rubrica
La misura cautelare era riferita al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
art. 73 d.P.R. 309/1990
capi 15 e 18 della rubrica
La misura cautelare comprendeva anche il delitto di traffico di sostanze stupefacenti.
art. 416-bis.1 c.p.
L’aggravante dell’agevolazione mafiosa richiede la prova rigorosa sia della finalità specifica di favorire l’attività dell’associazione mafiosa sia della consapevolezza dell’ausilio prestato; nel caso concreto tali elementi sono stati ritenuti motivati attraverso le intercettazioni e il ruolo svolto dalla ricorrente.
art. 268 c.p.p.
Il diritto di accesso alle registrazioni intercettate richiede la concreta disponibilità delle tracce audio e non è soddisfatto dalla sola autorizzazione all’ascolto o all’estrazione.
art. 271 c.p.p.
L’inutilizzabilità tecnica degli esiti delle intercettazioni ricorre soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione.
art. 309 c.p.p.
La trasmissione degli atti al Tribunale del riesame non equivale alla concreta messa a disposizione delle registrazioni; la mancata disponibilità può incidere sulla valutazione cautelare se il vizio è ritualmente dedotto e il supporto non è acquisibile entro il termine previsto.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La lesione del diritto di accesso alle registrazioni integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta a deduzione e sanatoria secondo le regole processuali.
art. 180 c.p.p.
La nullità derivante dalla lesione del diritto di accesso alle registrazioni è soggetta al relativo regime di deducibilità.
art. 273 c.p.p.
La prova di resistenza è necessaria solo quando il materiale captativo non possa essere utilizzato; in tal caso occorre verificare se gli elementi residui integrino i gravi indizi di colpevolezza.
art. 275, comma 3, c.p.p.
In presenza dell’aggravante mafiosa opera la presunzione richiamata dalla Corte quanto alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della custodia carceraria, ferma la verifica concreta del pericolo di reiterazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
È stato disposto l’inoltro degli adempimenti al direttore dell’istituto penitenziario, non conseguendo la rimessione in libertà dalla decisione.
Massime di principio
- Il diritto della difesa di accedere alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate per applicare una misura cautelare richiede la concreta ed effettiva accessibilità dei supporti audio; la sola autorizzazione del Pubblico Ministero all’ascolto o all’estrazione non è sufficiente.
- La richiesta difensiva di accesso alle registrazioni deve essere tempestiva e specifica: deve essere formulata in un momento compatibile con i termini del riesame, indicare le captazioni richieste e rappresentare l’urgenza derivante dall’imminente udienza. Il difensore deve inoltre dimostrare di essersi diligentemente attivato per acquisire i supporti, non gravando sugli uffici l’obbligo di recapitarli o di comunicare autonomamente la loro disponibilità.
- Il rifiuto o il ritardo ingiustificato nel consentire l’accesso alle registrazioni non determina automaticamente né l’inefficacia della misura cautelare né l’inutilizzabilità tecnica degli esiti delle intercettazioni. La lesione integra una nullità generale a regime intermedio; se ritualmente dedotta e se il supporto non può essere acquisito entro il termine del riesame, le trascrizioni di polizia non possono essere utilizzate nella valutazione cautelare.
- La prova di resistenza deve essere svolta quando il materiale captativo non sia utilizzabile nel giudizio cautelare, verificando se gli elementi residui siano sufficienti a integrare i gravi indizi di colpevolezza. Se le intercettazioni restano utilizzabili, tale verifica non è necessaria.
- L’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa richiede la prova rigorosa della specifica finalità di favorire l’associazione mafiosa e della consapevolezza dell’ausilio prestato; non è sufficiente la mera contestualità ambientale o territoriale.
- La valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi sull’inserimento stabile dell’indagato in un circuito criminale e sul ruolo concretamente svolto nel mantenimento dei contatti e nella continuità delle attività dell’associazione, purché la motivazione dia conto di elementi concreti e attuali.
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