Circolare numero 2 del 13-01-2012
L’art. 6, comma 2, lett. d-bis, punti 4, 4.1 e 4.2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 prevede la semplificazione degli adempimenti in ordine alla determinazione degli elementi accessori della retribuzione utili ai fini del calcolo della pensione, secondo quanto disposto dall’art. 3, commi 2, lett. a) e 3, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, della quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata nel soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto al 31.12.1995.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni per la determinazione della pensionabilità delle competenze accessorie nel soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 70/2011. Vengono eliminate le precedenti trasmissioni annuali complete e gli invii degli accordi aziendali, sostituendoli con la comunicazione telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo, dei soli elementi accessori di nuova istituzione o modificati. L’INPS determina la pensionabilità e comunica l’esito entro sei mesi; restano ferme le regole sostanziali della legge n. 889/1971 sui requisiti delle competenze accessorie e sulle modalità di computo. Per le posizioni già pendenti si applica il regime previgente, mentre gli invii effettuati con modalità diverse da quelle nuove saranno restituiti.
Nuove modalità di trasmissione degli elementi accessori della retribuzione pensionabili per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Aggiornamento delle istruzioni sulla pensionabilità delle competenze accessorie nel soppresso Fondo trasporti
La circolare aggiorna la disciplina operativa relativa alla determinazione della quota di pensione per le anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto fino al 31 dicembre 1995. L’intervento si rende necessario a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 70/2011, che hanno inciso sulla legge n. 889/1971, semplificando gli adempimenti a carico delle aziende e ridefinendo le modalità di trasmissione all’INPS degli elementi accessori della retribuzione.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’articolo 3, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), del decreto legislativo n. 414 del 29 giugno 1996, secondo cui la retribuzione utile al calcolo della quota di pensione deve essere determinata in base alla normativa vigente presso il soppresso Fondo. In tale ambito, l’Istituto deve stabilire, ai sensi della legge n. 889/1971, se le competenze accessorie erogate dalle aziende del settore siano o meno pensionabili.
Vengono inoltre richiamate le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 191 del 23 giugno 1994 e nella circolare n. 189 del 3 ottobre 1996, che disciplinavano gli obblighi di comunicazione delle aziende e i tempi entro cui l’Istituto doveva pronunciarsi sulla pensionabilità degli emolumenti accessori.
Modifiche normative intervenute nel 2011
L’articolo 6, comma 2, lettera d-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato la legge n. 889/1971 in due punti rilevanti:
- è stato sostituito il quarto comma dell’articolo 10, prevedendo che le aziende trasmettano telematicamente all’INPS, entro il 30 giugno dello stesso anno, l’elenco degli elementi accessori solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già noti all’Istituto;
- è stato abrogato l’articolo 18.
Nuovi obblighi di comunicazione per le aziende
In conseguenza delle modifiche normative, non sussiste più l’obbligo di inviare ogni anno le tabelle complete degli elementi accessori corrisposti al personale nell’anno precedente. Parimenti, non devono più essere trasmessi all’Istituto, entro un mese dalla stipulazione o approvazione, gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori.
L’unico adempimento residuo consiste nella trasmissione, esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo elaccferrotranvieri@INPS.IT, dell’elenco degli elementi accessori della retribuzione che siano:
- di nuova istituzione;
- modificati da accordi nazionali, regionali o aziendali;
- già non noti all’Istituto.
Tale invio deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo all’erogazione.
Determinazione di pensionabilità da parte dell’INPS
La Direzione centrale pensioni dell’INPS provvede a valutare la pensionabilità o meno dei compensi comunicati. L’esito deve essere trasmesso entro sei mesi dalla ricezione dell’elenco, in applicazione dell’articolo 16 della legge n. 889/1971. La comunicazione viene inviata sia all’indirizzo di posta elettronica utilizzato dall’azienda per l’invio, sia alla sede INPS presso la quale l’azienda versa i contributi, all’indirizzo di posta elettronica del direttore.
Regime transitorio e gestione degli invii non conformi
Le aziende che non abbiano ancora trasmesso gli elenchi relativi agli elementi accessori erogati nel 2010 o negli anni precedenti devono adeguarsi alle nuove regole sia quanto all’obbligo di invio sia quanto alle modalità di trasmissione.
Gli elenchi inviati dopo la pubblicazione della circolare con modalità diverse da quelle previste vengono restituiti alle aziende, che sono invitate a ripresentarli in conformità alle nuove disposizioni.
Resta fermo che, per i procedimenti attualmente pendenti relativi alla determinazione della pensionabilità di elementi accessori trasmessi prima della pubblicazione della circolare, continua ad applicarsi il sistema previgente.
Requisiti sostanziali delle competenze accessorie pensionabili
La circolare ricorda che, ai fini della pensionabilità, le competenze accessorie devono possedere le caratteristiche previste dall’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge n. 889/1971:
- devono spettare con continuità;
- devono essere determinate in misura fissa, anche se in percentuale della retribuzione;
- devono essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica;
- devono essere disciplinate da accordi nazionali, regionali o aziendali.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della stessa legge, nella retribuzione pensionabile confluiscono le competenze accessorie effettivamente percepite negli ultimi dodici mesi di servizio, entro il limite massimo del 40 per cento di quelle complessivamente percepite e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.
Attività istruttoria delle sedi
Nell’istruttoria delle pensioni degli iscritti al soppresso Fondo, le sedi possono chiedere, con modalità telematiche, una verifica alla sede presso cui l’azienda versa i contributi, al fine di accertare che nella retribuzione di riferimento siano computati soltanto gli elementi accessori già dichiarati pensionabili dall’Istituto.
Informazione alle aziende
La circolare invita infine le sedi a diffondere le innovazioni introdotte con le modalità ritenute più idonee presso le aziende del settore con rapporti contributivi con l’Istituto.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare interviene in materia di calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto fino al 31 dicembre 1995. Richiama l’articolo 3, commi 2, lettera a), e 3, lettera a), del decreto legislativo n. 414 del 29 giugno 1996, che rinvia alla normativa vigente presso il Fondo per la determinazione della retribuzione utile alla pensione, nonché la legge n. 889/1971 per la valutazione della pensionabilità delle competenze accessorie.
Previgente disciplina e istruzioni già fornite
Vengono richiamate la circolare n. 191 del 23 giugno 1994 e la circolare n. 189 del 3 ottobre 1996, che avevano disciplinato gli adempimenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. In base a tali istruzioni, le aziende inviavano ogni anno, entro il 30 giugno, le tabelle degli elementi accessori corrisposti nell’anno precedente e, entro un mese, comunicavano gli accordi aziendali istitutivi o modificativi; l’Istituto rispondeva entro sei mesi indicando gli emolumenti computabili nella retribuzione pensionabile.
Modifiche introdotte dal decreto-legge n. 70/2011
L’articolo 6, comma 2, lettera d-bis, punti 4, 4.1 e 4.2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato la legge n. 889/1971. In particolare, ha sostituito il quarto comma dell’articolo 10 prevedendo che, entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende trasmettano telematicamente all’INPS l’elenco degli elementi accessori di cui all’articolo 5, primo comma, lettera d), solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già noti all’Istituto, e ha abrogato l’articolo 18.
Nuovi adempimenti a carico delle aziende
Alla luce delle innovazioni, le aziende del settore non devono più inviare annualmente tutte le tabelle degli elementi accessori corrisposti nell’anno precedente, né trasmettere gli accordi aziendali entro un mese dalla stipulazione o approvazione. Devono invece inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica elaccferrotranvieri@INPS.IT, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’erogazione, l’elenco dei soli elementi accessori di nuova istituzione o modificati, derivanti da accordi nazionali, regionali o aziendali, rispetto a quelli già comunicati all’Istituto.
Istruttoria INPS e comunicazione dell’esito
La Direzione centrale pensioni dell’INPS determina la pensionabilità o meno dei compensi trasmessi e comunica l’esito entro sei mesi dalla ricezione dell’elenco, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 889/1971. La comunicazione viene inviata all’indirizzo di posta elettronica utilizzato dall’azienda per la trasmissione dell’elenco e alla sede presso cui l’azienda versa i contributi, all’indirizzo di posta elettronica del direttore della sede.
Gestione degli invii tardivi o non conformi e regime transitorio
Se le aziende non hanno ancora trasmesso gli elenchi relativi agli elementi accessori erogati per il 2010 o per anni precedenti, devono attenersi alle nuove disposizioni sia quanto all’obbligo di invio sia alle modalità di trasmissione. Gli elenchi inviati dopo la pubblicazione della circolare con modalità diverse da quelle indicate saranno restituiti alle aziende, che saranno invitate a ripresentarli conformemente alle nuove regole. Per i procedimenti attualmente pendenti relativi a elementi accessori trasmessi prima della pubblicazione della circolare continua ad applicarsi il sistema previgente.
Requisiti di pensionabilità delle competenze accessorie
La circolare ricorda che, per essere pensionabili, le competenze accessorie devono rispettare i requisiti dell’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge n. 889/1971: devono spettare con continuità, essere determinate in misura fissa anche se in percentuale della retribuzione, essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica e trovare disciplina in accordi nazionali, aziendali o regionali. Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della medesima legge, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi dodici mesi di servizio, entro il limite massimo del 40 per cento di quelle complessivamente percepite e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi.
Verifiche istruttorie delle sedi
Nell’attività istruttoria per la liquidazione della pensione degli iscritti al soppresso Fondo, le sedi possono richiedere, con modalità telematiche, alla sede presso cui l’azienda versa i contributi una verifica sulle determinazioni di pensionabilità già adottate dall’Istituto, così da assicurare che nella retribuzione di riferimento siano inclusi solo gli elementi accessori dichiarati pensionabili.
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