Sentenza del 10/05/2022 n. 2124 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Servizi prestati nei porti per l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti portuali già esistenti - Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili.(prima massima). Iva - Non imponibilità - Attività di progettazione e assistenza - Lavori di ampliamento e ammodernamento degli impianti portuali - Nesso di strumentalità - Sussiste. ( secondamassima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia riteneva imponibili ai fini IVA le prestazioni di progettazione, assistenza e lavori connessi al funzionamento e alla manutenzione di impianti portuali. La ricorrente sosteneva che tali prestazioni rientravano nella non imponibilità prevista dagli artt. 7 e 9 del d.P.R. n. 633/1972 (servizi relativi ad ampliamento e ammodernamento di impianti portuali già esistenti). In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR aveva annullato la sentenza di primo grado ritenendo che la documentazione non specificasse la natura degli interventi; la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di appello, affermando il principio che anche le attività di progettazione direttamente finalizzate alle opere di ampliamento e ammodernamento sono non imponibili.
La decisione
Il ricorso in riassunzione è stato accolto: la Commissione regionale, applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 31770/2019), ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che dichiarava la non imponibilità IVA delle prestazioni di progettazione, assistenza e lavori strumentali connessi all'ampliamento e ammodernamento di impianti portuali esistenti. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 8.500,00.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972 - art. 7
Richiama la disciplina sulla territorialità e sugli ambiti di non imponibilità dei servizi connessi a operazioni internazionali; nell'ambito del caso è stato richiamato insieme all'art. 9 per qualificare le prestazioni rese in relazione a impianti portuali.
d.P.R. n. 633 del 1972 - art. 9, comma 1, n. 6
Prevede la non imponibilità IVA per determinate prestazioni relative a opere destinate al funzionamento e alla manutenzione di opere portuali già esistenti. La Commissione interpreta la norma in senso estensivo comprendendo le attività di progettazione, saggi e sondaggi strumentali all'ampliamento e ammodernamento di impianti portuali esistenti, mentre esclude gli interventi di nuova costruzione ex novo.
Corte di Cassazione - sentenza n. 31770/2019
sent. n. 31770 del 5 dicembre 2019
Principio di diritto statuente che non si può escludere la non imponibilità dei servizi di progettazione quando essi siano direttamente finalizzati e funzionali alla realizzazione di lavori di ampliamento e ammodernamento di impianti portuali; afferma la chiara strumentalità tra progettazione e esecuzione.
Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 554004/22.03.1993
Risol. n. 554004 del 22/03/1993
Posizione amministrativa citata in fase di appello secondo cui la non imponibilità riguarderebbe solo opere direttamente destinate al funzionamento e manutenzione; la Commissione regionale, però, ritiene che tale interpretazione non possa prevalere sulla statuizione della Corte di Cassazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Le prestazioni di progettazione, assistenza tecnica e i saggi/sondaggi direttamente finalizzati all'ampliamento o all'ammodernamento di impianti portuali esistenti sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 9 (in combinato con art. 7) del d.P.R. n. 633/1972.
- La non imponibilità si applica non solo all'esecuzione materiale dei lavori ma anche alle attività strumentali e preparatorie (progettazione, saggi, sondaggi) purché vi sia un nesso di strumentalità diretto con l'opera di ampliamento/ammodernamento.
- Gli interventi di nuova costruzione ex novo di strutture portuali non rientrano nell'ambito della non imponibilità prevista dall'art. 9, comma 1, n. 6; è quindi essenziale che le opere siano realizzate su impianti già esistenti o siano riconducibili a rifacimento/ampliamento/adeguamento tecnico-funzionale.
- La prova della natura dell'intervento (che sia ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti e non nuova costruzione) è rilevante: il contribuente dovrebbe documentare la riconducibilità delle opere all'ambito di applicazione della norma (es. piano regolatore portuale, progetto, atti autorizzativi, specifiche tecniche).
- Il luogo materiale della prestazione non è determinante: ciò che conta è la finalità e la funzionalità diretta del servizio rispetto all'opera portuale oggetto di ampliamento o ammodernamento.
- L'interpretazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione prevale sulla diversa lettura amministrativa e consente di estendere la non imponibilità alle attività di progettazione strumentali quando il nesso funzionale sia chiaramente dimostrabile.
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