Sentenza del 24/10/2019 n. 5849 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Notificazione - Cartella di pagamento - Notifica via PEC - Conformità all'originale - Attestazione - Sottoscrizione - Firma digitale - CAdES o PAdES - Indifferentemente - Validità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione via PEC è stata ritenuta valida ed efficace anche con riferimento all'attestazione di conformità all'originale. È stata riconosciuta l'equivalenza delle firme digitali CAdES e PAdES: entrambe sono idonee ad accompagnare validamente il documento informatico e l'attestazione di conformità. Non è quindi necessario l'utilizzo esclusivo di uno specifico formato di firma digitale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione via PEC di una cartella di pagamento e, in particolare, dell'attestazione di conformità della copia informatica all'originale. La contestazione concerneva l'utilizzo di una firma digitale di tipo CAdES o PAdES, ritenendo eventualmente non valida una delle due modalità.
Norme richiamate
Non specificata nel testo fornito
Il testo richiama il principio di equivalenza e ammissibilità dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale CAdES o PAdES, senza indicare espressamente gli articoli di legge applicati.
Cassazione, sentenza n. 10266/2018
Richiamata come precedente a sostegno della validità della notificazione e della documentazione informatica firmata digitalmente.
Cassazione, sentenza n. 30927/2018
Richiamata come precedente sull'equivalenza e sull'idoneità dei diversi formati di firma digitale, inclusi CAdES e PAdES.
Massime di principio
- La notificazione via PEC di una cartella di pagamento non è invalida per il solo fatto che il documento o l'attestazione di conformità siano firmati con formato CAdES anziché PAdES, o viceversa.
- CAdES e PAdES sono, in linea generale, modalità equivalenti di firma digitale, purché consentano di identificare il sottoscrittore e garantiscano integrità e riferibilità del documento.
- La contestazione della notifica deve fondarsi su una concreta irregolarità che incida sulla conoscibilità, integrità o provenienza dell'atto, non sulla mera preferenza per uno specifico formato di firma.
- In casi analoghi occorre verificare il contenuto della PEC, gli allegati, la riconducibilità dell'atto al mittente, la validità della firma e l'eventuale attestazione di conformità, oltre al rispetto delle regole tecniche applicabili.
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