Parere del Garante n. 130 del 10/03/2025
Parere su istanza di accesso civico - 10 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, su un diniego di accesso civico generalizzato avente a oggetto i dati di presenza in servizio di un dipendente per circa un mese e mezzo. L’Autorità ritiene legittimo il rifiuto, poiché la divulgazione dei fogli presenza e degli strumenti di rilevazione comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Il parere valorizza il regime di pubblicità "generalizzata" dell’accesso civico, la natura delicata dei dati richiesti, l’assenza di obblighi di pubblicazione per le presenze dei singoli dipendenti e le ragionevoli aspettative di confidenzialità dell’interessato. Resta ferma, in via distinta, la possibilità di accesso documentale ex l. 241/1990 ove sussistano i presupposti di legge.
Parere su diniego di accesso civico generalizzato a dati di presenza in servizio di un dipendente di Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Accesso civico a dati di presenza in servizio di un dipendente di Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del RPCT dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana relativa al riesame del diniego di un’istanza di accesso civico generalizzato. L’istanza aveva a oggetto i dati di presenza sul luogo di lavoro di un dipendente, per il periodo 1° dicembre 2024 - 15 gennaio 2025, con richiesta di copia dei fogli di presenza e dei corrispondenti strumenti di rilevazione, anche informatici.
Quadro normativo di riferimento
Il parere richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, che riconosce il diritto di accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 5-bis. Viene in particolare in rilievo l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. L’Autorità richiama inoltre l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, evidenziando che i documenti acquisiti tramite accesso civico diventano pubblici e conoscibili da chiunque, nonché l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, sulla nozione di dato personale, e l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati.
Valutazioni del Garante sui dati richiesti
Secondo il Garante, i fogli di presenza e gli strumenti di rilevazione delle presenze contengono dati personali del dipendente e, in alcuni casi, anche dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR, come informazioni su orari, pause, assenze per ferie, malattia o permessi. La diffusione di tali informazioni consente di ricostruire abitudini lavorative e routine quotidiane, con potenziali ricadute sulla sfera personale, professionale e sociale dell’interessato.
L’Autorità sottolinea che il regime di pubblicità dell’accesso civico è ben più ampio rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990, e ciò incrementa la potenzialità lesiva della divulgazione. Nel valutare il pregiudizio concreto, occorre considerare anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità dell’interessato e la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla loro conoscibilità generalizzata.
Assenza di un interesse pubblico idoneo a giustificare l’ostensione
Nel caso esaminato, dagli atti non emergono elementi che facciano ritenere che la conoscenza generalizzata dei dati sulle presenze sia strumentale a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Il Garante osserva che, in concreto, sembra emergere piuttosto un interesse di carattere privato, anche alla luce del fatto che l’istante aveva già presentato altre richieste di accesso documentale sulle attività professionali del medesimo dipendente.
Conferma del diniego e precedenti richiamati
Alla luce di tali considerazioni, il Garante ritiene che l’Azienda sanitaria abbia correttamente respinto l’accesso civico ai dati richiesti, poiché la loro ostensione può determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. L’Autorità richiama i propri precedenti in materia di timbrature e presenze dei lavoratori e menziona anche la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto sottratti all’accesso civico generalizzato i dati su orari di lavoro, permessi e assenze per malattia.
Viene altresì precisato che la sentenza del TAR Campania n. 5901/2017, invocata dall’istante, non incide sull’orientamento espresso, poiché in quel caso il giudice aveva valorizzato la carenza di adeguata motivazione sul pregiudizio e il mancato coinvolgimento del Garante nel procedimento.
Alternativa dell’accesso documentale
Il Garante conclude ricordando che resta salva la possibilità per l’istante di accedere ai documenti richiesti attraverso l’accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 ss. della l. 241/1990, ma solo se in grado di dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
Esito
Il parere è sostanzialmente favorevole al diniego opposto dall’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, confermando che nel caso concreto prevale la tutela dei dati personali del dipendente rispetto all’accesso civico generalizzato.
Punti principali
Oggetto del quesito e contesto procedurale
Il RPCT dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha chiesto il parere del Garante ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, in relazione al riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. La richiesta concerneva i dati relativi alla presenza sul luogo di lavoro di un dipendente per il periodo 1° dicembre 2024 - 15 gennaio 2025, inclusi fogli di presenza e strumenti informatici di rilevazione.
Valutazione sulla protezione dei dati personali
Il Garante rileva che i dati richiesti sono dati personali, in alcuni casi anche particolarmente delicati, perché rivelano orari di ingresso e uscita, pause, assenze e, indirettamente, abitudini lavorative e di vita. La conoscibilità generalizzata tipica dell’accesso civico rende più intenso il rischio di pregiudizio rispetto all’accesso documentale ordinario.
Limite dell’accesso civico ex art. 5-bis, comma 2, lett. a)
L’Autorità conferma che il diniego può essere giustificato quando l’ostensione sia necessaria a evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Nel caso concreto, l’amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico può esporre il dipendente a interferenze ingiustificate e a possibili usi illeciti delle informazioni.
Assenza di obblighi di pubblicazione e prevalenza del limite
L’Autorità osserva che la normativa sulla trasparenza prevede solo la pubblicazione dei dati aggregati sui tassi di assenza del personale, distinti per uffici dirigenziali, ma non la diffusione delle presenze dei singoli dipendenti. Per questo motivo non vi è un interesse conoscitivo generalizzato che possa giustificare l’ostensione dei dati individuali richiesti.
Esito del parere e alternative di tutela
Il Garante ritiene corretto il rifiuto dell’Azienda sanitaria e condivide le osservazioni del controinteressato, anche richiamando precedenti conformi e la giurisprudenza amministrativa favorevole alla non ostensibilità di orari, permessi e assenze. Resta salva la possibilità di accesso ai documenti tramite gli artt. 22 ss. l. 241/1990, purché l’istante dimostri un interesse diretto, concreto e attuale.
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