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Parere

Parere del Garante n. 102 del 27/02/2025

Parere su istanza di accesso civico - 27 febbraio 2025

Garante Privacy102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il parere richiesto dal RPCT del Comune di Mignano Monte Lungo su un riesame di diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava, da un lato, un fascicolo relativo a un’ordinanza di demolizione e ai relativi atti, anche collegati a un procedimento penale; dall’altro, fascicoli concernenti amministratori e consiglieri comunali che occupano immobili comunali e le eventuali morosità nei pagamenti di canoni o indennità. Il Garante distingue le varie categorie di documenti e conferma il diniego per gli atti contenenti modalità di pagamento della sanzione amministrativa e per gli atti di procedimento penale, richiamando la tutela dei dati personali e i limiti derivanti da autonome regole processuali. Diversamente, ritiene non opponibile il limite privacy per le informazioni sulle eventuali morosità di soggetti titolari di incarichi politici, perché tali dati sono strumentali all’attivazione dell’azione popolare e alla verifica delle cause di incompatibilità previste dal TUEL. Per le informazioni sull’occupazione di immobili comunali, invece, conferma il no all’ostensione, anche parziale, per la natura sensibile e datata delle informazioni e per il concreto rischio di re-identificazione in un piccolo comune.

Parere su richiesta di riesame di diniego parziale di accesso civico generalizzato del Comune di Mignano Monte Lungo relativo a un fascicolo di ordinanza di demolizione, atti di procedimento penale e documenti su occupazione/morosità di immobili comunali da parte di amministratori.

Parere su istanza di accesso civico del Comune di Mignano Monte Lungo

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del RPCT del Comune di Mignano Monte Lungo relativa al riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza concerneva un fascicolo di ordinanza di demolizione, alcuni atti connessi a un procedimento penale e documentazione relativa all’occupazione di immobili comunali da parte di amministratori, nonché alle eventuali morosità nei pagamenti di canoni o indennità.

Quadro normativo di riferimento

Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato contenuta nel d.lgs. 33/2013, in particolare l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto quando l’ostensione comporti un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati l’art. 5-bis, comma 3, sui divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013 sul regime di pubblicità dei dati ottenuti tramite accesso civico e gli artt. 4, par. 1, n. 1, e 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, relativi alla nozione di dato personale e ai principi di minimizzazione e limitazione della finalità.

Valutazione generale sull’accesso civico e sui dati personali

L’Autorità evidenzia che l’accesso civico differisce dall’accesso documentale della l. 241/1990, poiché i documenti ostesi diventano pubblici e conoscibili da chiunque. Per questo la verifica del pregiudizio concreto ai dati personali deve essere particolarmente rigorosa e tenere conto non solo del contenuto dei documenti, ma anche del contesto e della prevedibilità delle conseguenze per l’interessato. Le Linee guida ANAC sono richiamate quale parametro interpretativo, anche con riferimento al ruolo pubblico del controinteressato.

Fascicolo dell’ordinanza di demolizione e documenti sulle modalità di pagamento della sanzione

Per i documenti concernenti le modalità di pagamento della sanzione amministrativa, il Garante condivide il diniego dell’amministrazione. La diffusione a soggetti terzi, considerato il regime di pubblicità dell’accesso civico, comporterebbe una interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà del controinteressato, in contrasto con i principi di minimizzazione e limitazione della finalità del GDPR. L’eventuale qualità di titolare di incarico politico non muta tale valutazione nel caso concreto, soprattutto per il piccolo comune di riferimento.

Atti inseriti in un procedimento penale

Per gli atti riconducibili a un procedimento penale, il Garante richiama l’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013 e la disciplina processuale autonoma, inclusi il segreto istruttorio e l’art. 116 c.p.p. Gli atti giudiziari e quelli strettamente connessi alla funzione giurisdizionale restano regolati dalle norme proprie del rito e non possono essere resi conoscibili tramite accesso civico generalizzato. Pertanto, il diniego opposto dal Comune viene ritenuto conforme al quadro normativo.

Informazioni sull’occupazione di immobili di proprietà comunale

In relazione alla documentazione sull’occupazione di immobili comunali da parte di un soggetto che ricopre un incarico politico, il Garante conferma il diniego. I dati risultano eterogenei, risalenti a oltre venti anni prima e attinenti anche a vicende familiari e personali. La loro eventuale ostensione, in un ente locale di circa 3.000 abitanti, determinerebbe un’interferenza sproporzionata nei diritti dell’interessato e non appare utile, nel caso concreto, rispetto all’interesse dichiarato dall’istante in termini di controllo su conflitti di interesse o privilegi indebiti.

Morosità nei pagamenti di canoni o indennità e incompatibilità degli amministratori locali

Sulle eventuali morosità nei pagamenti dovuti al Comune da parte di soggetti titolari di cariche politiche, il Garante assume una posizione diversa. Richiamando l’art. 63, comma 1, n. 6, del d.lgs. 267/2000, evidenzia che la conoscibilità di tali informazioni è strumentale alla verifica delle cause di incompatibilità e all’eventuale azione popolare ex art. 70 TUEL per ottenere la decadenza dalla carica. Di conseguenza, non è corretto negare l’accesso civico generalizzato invocando in via generica la riservatezza o il solo art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.

Esito del parere e indicazioni operative

Il Garante invita il Comune a riesaminare il diniego parziale con motivazione distinta per ciascuna categoria di documenti. Per i documenti indicati nei paragrafi relativi all’ordinanza di demolizione, agli atti penali e alle informazioni sull’occupazione di immobili comunali, esclude anche l’accesso parziale mediante oscuramento del nominativo, poiché il soggetto resterebbe identificabile tramite gli ulteriori elementi di contesto. Per le informazioni sulle morosità dei soggetti politici, invece, occorre consentire l’accesso nei limiti del caso concreto, non potendosi opporre il limite privacy nei casi previsti dall’art. 63, comma 1, n. 6, TUEL.

Possibile diverso canale di ostensione

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità che i dati personali non ostensibili possano essere richiesti tramite accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, qualora l’istante alleghi un interesse diretto, concreto e attuale e l’amministrazione ne riconosca la sussistenza. Il parere, complessivamente, è dunque favorevole in parte al diniego e in parte alla riformulazione del provvedimento, con specifiche aperture sull’accesso alle informazioni relative alle morosità rilevanti ai fini dell’incompatibilità degli amministratori locali.

Punti principali

Oggetto e perimetro dell’istanza

Il parere riguarda il riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013. L’istanza comprendeva documenti del fascicolo di un’ordinanza di demolizione, atti relativi a procedimenti penali e fascicoli su occupazione di immobili comunali da parte di amministratori e su eventuali morosità nei pagamenti.

Principi applicabili all’accesso civico

Il Garante richiama l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 e i principi di limitazione della finalità e minimizzazione del GDPR, sottolineando che i documenti ottenuti con accesso civico diventano conoscibili da chiunque. La valutazione del pregiudizio concreto ai dati personali deve quindi tenere conto della particolare ampiezza della pubblicità propria dell’accesso civico.

Atti del fascicolo dell’ordinanza di demolizione e documenti sulla sanzione

Per i documenti sulle modalità di pagamento della sanzione amministrativa, il Garante concorda con il diniego: la divulgazione a terzi, in ragione della natura delle informazioni contenute, determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nella sfera del controinteressato, anche se titolare di incarico politico in un piccolo comune.

Atti oggetto di procedimento penale

Per gli atti inseriti in un procedimento penale, il Garante ritiene che operino i divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013. Richiama la disciplina processuale autonoma, il segreto istruttorio e l’art. 116 c.p.p., escludendo che l’accesso civico possa derogare a tali regole.

Occupazione di immobili comunali da parte di amministratori

Il Garante conferma il diniego per le informazioni sull’occupazione di immobili comunali, rilevando che i dati sono di vario genere, risalenti a oltre venti anni prima e riferiti anche a situazioni familiari e personali. In un comune di circa 3.000 abitanti, la disclosure determinerebbe un’interferenza sproporzionata e non emerge un nesso utile con la finalità addotta dall’istante.

Morosità nei pagamenti di canoni o indennità

Per le informazioni sulle eventuali morosità di titolari di cariche politiche, il Garante afferma che l’accesso civico non può essere negato invocando la sola riservatezza. Tali informazioni sono infatti strumentali alla verifica delle incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 6, d.lgs. 267/2000 e all’esercizio dell’azione popolare ex art. 70 TUEL, che può portare alla decadenza dalla carica.

Esito e indicazioni al Comune

Il Garante invita il Comune a riesaminare il provvedimento con motivazione distinta per ciascuna categoria di documenti. Esclude l’accesso parziale mediante semplice oscuramento del nome quando, per il contesto e le informazioni accessorie, il soggetto resterebbe comunque identificabile. Resta possibile, per i dati non ostensibili, un’eventuale diversa richiesta ai sensi della l. 241/1990, ove sussista un interesse qualificato.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazioneprotezione dei dati personalitrasparenza amministrativaincompatibilità degli amministratori locali

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