Parere del Garante n. 118 del 06/03/2025
Parere su istanza di accesso civico - 6 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel procedimento di riesame di un diniego di accesso civico generalizzato relativo a documenti sul Comitato dei Garanti previsto dall’art. 22 del d.lgs. 165/2001. Il parere distingue tra il decreto di nomina del Comitato, già pubblicato online e quindi ostensibile, e la richiesta di parere relativa a un procedimento disciplinare nei confronti di un dirigente, documento contenente dati personali, informazioni sul rapporto di lavoro e anche dati sulla salute. Per quest’ultimo atto il Garante conferma il diniego: per i dati relativi alla salute opera un divieto assoluto di divulgazione; per le restanti informazioni sussiste un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Rimane possibile, in via teorica, l’accesso documentale ex l. 241/1990, se ne ricorrono i presupposti.
Parere su riesame di diniego di accesso civico a documenti del Comitato dei Garanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Parere su istanza di accesso civico relativa al Comitato dei Garanti
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nel riesame di un diniego opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a una richiesta di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava documenti relativi alla nomina e all’attività del Comitato dei Garanti previsto dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. 165/2001.
Quadro normativo di riferimento
Il parere richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato, che consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. Il Garante ribadisce la distinzione tra:
- eccezioni assolute, che impongono il diniego senza bilanciamento;
- eccezioni relative, che richiedono una valutazione caso per caso del pregiudizio concreto a interessi giuridicamente rilevanti.
Tra le fonti richiamate figurano anche le Linee guida ANAC in materia di accesso civico e il GDPR, in particolare le definizioni di dato personale e i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), nonché il principio di responsabilizzazione di cui agli artt. 5, par. 2, e 24.
Documenti oggetto dell’istanza
L’istanza di accesso civico chiedeva, tra l’altro:
- il decreto di nomina del Comitato dei Garanti per il triennio vigente;
- il numero di procedimenti annuali dal 2020 al 2024;
- le richieste di parere e i relativi compendi istruttori, in modalità privacy;
- i pareri rilasciati nel medesimo periodo;
- ogni altra documentazione utile ai fini di ricerca scientifica.
L’amministrazione ha comunicato che il Comitato, costituito con DPCM 22 febbraio 2018, era giunto a scadenza e non ancora rinnovato, e che nel periodo considerato non risultavano pareri rilasciati ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 165/2001. Risultava invece una sola richiesta di parere, rimasta inevasa, la cui ostensione era stata negata per tutela dei dati personali.
Decreto di nomina del Comitato dei Garanti
Per quanto riguarda il decreto di nomina del Comitato dei Garanti per il triennio 2018-2021, il Garante rileva che il documento del 22 febbraio 2018 risulta già pubblicato online sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, nella sezione dedicata al Comitato. Per tale documento non emergono quindi profili ostativi alla conoscibilità nei termini rappresentati nel parere.
Richiesta di parere al Comitato: dati relativi alla salute
La parte più rilevante del parere concerne la richiesta di copia della domanda di parere indirizzata al Comitato dei Garanti, con allegati. Dall’istruttoria emerge che il documento attiene a un procedimento disciplinare nei confronti di un dirigente identificato negli atti e contiene:
- valutazioni sull’attività lavorativa;
- presupposti di fatto e di merito della responsabilità dirigenziale;
- addebiti e contestazioni disciplinari;
- in alcune parti, dati sulla salute fisica e certificazioni mediche.
Per i dati relativi alla salute, il Garante afferma che l’accesso civico va escluso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, in quanto opera un divieto espresso di divulgazione previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy e dall’art. 7-bis, comma 6, del d.lgs. 33/2013. Si tratta quindi di un’eccezione assoluta, che impone il diniego senza ulteriore bilanciamento.
Ulteriori dati personali e pregiudizio concreto
Per le restanti informazioni personali contenute nel documento e nei relativi allegati, il Garante conferma il diniego opposto dall’amministrazione ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. La generale conoscibilità di tali dati, proprio in ragione del regime di pubblicità dell’accesso civico, determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del dirigente controinteressato.
Il Garante sottolinea che il documento contiene informazioni delicate e controvertite relative al rapporto di lavoro e alla prestazione professionale, la cui diffusione può incidere in modo sproporzionato sulla sfera personale, familiare e sociale dell’interessato. Vengono richiamate anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità al momento della raccolta dei dati e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla loro pubblicazione generalizzata.
Oscuramento dei nominativi e rischio di re-identificazione
Quanto alla richiesta di ostensione previa cancellazione dei nominativi, il Garante osserva che l’amministrazione deve verificare, in base al principio di accountability, se sia possibile adottare misure idonee a evitare l’identificabilità del dirigente. Tuttavia, nel caso concreto, la sola omissione dei dati identificativi diretti non sarebbe sufficiente, perché il contenuto dettagliato del documento e i dati di contesto consentirebbero comunque la re-identificazione del soggetto, anche tramite l’incrocio con altre informazioni e banche dati.
Esito del parere e possibile accesso documentale
Il parere è sostanzialmente favorevole al diniego dell’accesso civico rispetto alla richiesta di parere al Comitato dei Garanti e ai relativi allegati, mentre non pone rilievi sull’eventuale comunicazione di informazioni sull’amministrazione richiedente e sul decreto di nomina già pubblicato. Resta comunque ferma la possibilità di ricorrere al diverso istituto dell’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, purché sia dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.
Punti principali
Oggetto del parere e contesto procedurale
Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nell’ambito del riesame di un diniego opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a un’istanza di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava documenti relativi alla nomina e all’attività del Comitato dei Garanti istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 165/2001.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, e all’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, distinguendo eccezioni assolute ed eccezioni relative. Richiama inoltre il GDPR, in particolare le definizioni di dato personale e i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), nonché gli artt. 5, par. 2 e 24 sul principio di responsabilizzazione. Per i dati relativi alla salute vengono richiamati l’art. 2-septies, comma 8, del Codice e l’art. 7-bis, comma 6, del d.lgs. 33/2013.
Decreto di nomina del Comitato dei Garanti
Quanto alla richiesta di copia del decreto di nomina del Comitato per il triennio 2018-2021, il Garante prende atto che il decreto del 22 febbraio 2018 risulta già pubblicato online nella sezione istituzionale dedicata al Comitato dei Garanti. Ne discende che, per questo documento, non emerge un problema di limitazione privacy ostativo all’ostensione, trattandosi di atto già pubblicato.
Richiesta di parere al Comitato dei Garanti: dati sulla salute
La richiesta di parere trasmessa al Garante concerneva un procedimento disciplinare nei confronti di un dirigente identificato negli atti e conteneva anche dati appartenenti a categorie particolari, in particolare informazioni sulla salute fisica e certificazioni mediche. Per tali dati il Garante ribadisce che l’accesso civico deve essere escluso in base all’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, trattandosi di un’eccezione assoluta dovuta a un espresso divieto di divulgazione.
Richiesta di parere al Comitato dei Garanti: restanti dati personali e bilanciamento
Per le ulteriori informazioni personali contenute nel documento e nei relativi allegati o compendi istruttori, il Garante condivide il diniego dell’amministrazione ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. La diffusione generalizzata di dati su attività lavorativa, valutazioni, contestazioni e sanzioni disciplinari determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, anche in ragione del particolare regime di pubblicità dell’accesso civico, delle ragionevoli aspettative di confidenzialità e della non prevedibilità degli effetti della conoscibilità da parte di chiunque.
Oscuramento e non re-identificabilità
Il Garante osserva che la sola omissione dei nominativi non basta a rendere il documento anonimo o non identificabile, perché i dati di contesto e il livello di dettaglio consentirebbero comunque la re-identificazione del dirigente, anche tramite incrocio con informazioni ulteriori e banche dati accessibili a terzi. Spetta comunque all’amministrazione, in base al principio di accountability, valutare se esistano misure tecniche o organizzative idonee a impedire l’identificazione; nel caso concreto, però, tale risultato non appare raggiungibile con il solo oscuramento dei dati identificativi diretti.
Esito e alternative di accesso
Il parere è sostanzialmente favorevole al mantenimento del diniego per la richiesta di parere e relativi allegati, mentre non oppone rilievi all’ostensione delle informazioni relative all’amministrazione richiedente e del decreto di nomina già pubblicato. Resta salva la possibilità di accedere al documento tramite accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, ove l’istante dimostri un interesse diretto, concreto e attuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 10 mar 2025Parere del Garante n. 129 del 10/03/2025
- Parere · 10 mar 2025Parere del Garante n. 130 del 10/03/2025
- Parere · 1 mar 2025Parere del Garante n. 113 del 01/03/2025
- Parere · 27 feb 2025Parere del Garante n. 91 del 27/02/2025
- Parere · 27 feb 2025Parere del Garante n. 102 del 27/02/2025
- Parere · 13 mar 2025Parere del Garante n. 132 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →