Parere del Garante n. 132 del 13/03/2025
Parere ad Anac su dieci modelli standardizzati di dichiarazione sull’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese secondo quanto previsto dall’art. 20 del d. lgs. n. 39/2013 - 13 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole, ma subordinato a modifiche, sui dieci modelli standardizzati predisposti da ANAC per le dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. 39/2013. Le criticità riguardano soprattutto formule non necessarie o non corrette sul piano privacy, come il riferimento al consenso/autorizzazione al trattamento, la dichiarazione di aver "compreso" l’informativa, il richiamo all’art. 14 GDPR e, nei modelli per l’inconferibilità, la richiesta di allegare ulteriore documentazione. Il Garante indica anche di oscurare la firma autografa in caso di pubblicazione online e suggerisce di inserire una frase che responsabilizzi il dichiarante circa i controlli dell’ente, inclusa l’acquisizione di informazioni dal casellario giudiziale.
Parere favorevole con condizioni sui dieci modelli standardizzati ANAC per la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. 20 d.lgs. 39/2013
Parere sui modelli standardizzati ANAC per le dichiarazioni ex art. 20 d.lgs. 39/2013
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. c), e 58, par. 3, lett. b), del GDPR e dell’art. 48, commi 1 e 3, del d.lgs. 33/2013, sui dieci modelli standardizzati predisposti da ANAC per la dichiarazione sull’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità prevista dall’art. 20 del d.lgs. 39/2013. Il parere è però condizionato a una serie di correzioni, ritenute necessarie per assicurare la conformità dei modelli alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Contesto normativo e oggetto dei modelli
ANAC ha sottoposto al Garante dieci schemi di dichiarazione, costruiti per diverse tipologie di enti e di soggetti dichiaranti, con l’obiettivo di standardizzare le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Il Garante richiama il quadro normativo di riferimento: GDPR, Codice privacy, d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013 e le precedenti linee guida in materia di trasparenza e pubblicazione di documenti amministrativi.
Valutazione complessiva del Garante
Dall’esame complessivo dei modelli, il Garante ha rilevato la necessità di modificare e integrare alcune clausole, poiché non necessarie oppure suscettibili di generare interpretazioni non corrette sotto il profilo privacy. In particolare, le criticità non riguardano il contenuto sostanziale dell’obbligo dichiarativo, ma la formulazione di alcune parti dei modelli e il modo in cui essi trattano il rapporto tra dichiarazione, informativa, controlli e pubblicazione online.
Clausole da eliminare nei modelli
Il Garante ha individuato cinque interventi principali.
- Va eliminata la frase relativa all’"autorizzazione al trattamento dei dati personali", perché non conferente: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, con base giuridica nell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR.
- Va eliminata la formula con cui il dichiarante afferma di aver "compreso" l’informativa, poiché la normativa richiede solo che il titolare fornisca l’informativa ex art. 13 GDPR quando i dati sono raccolti presso l’interessato.
- Va espunto il riferimento all’art. 14 GDPR, non pertinente poiché tale disposizione riguarda i dati non ottenuti presso l’interessato.
- Nei soli modelli relativi all’inconferibilità, va eliminata la richiesta di trasmettere "ogni altra documentazione rilevante ai fini dello svolgimento delle verifiche di competenza", inclusi esempi di sentenze di condanna, perché tale previsione non è contenuta nell’art. 20 del d.lgs. 39/2013 ed è potenzialmente idonea a determinare acquisizioni eccedenti, anche di dati giudiziari e di terzi.
- Va inserita un’indicazione per i soggetti che ricevono le dichiarazioni affinché, in caso di pubblicazione online di documenti firmati autografamente, la sottoscrizione sia oscurata.
Controlli sull’attendibilità delle dichiarazioni e acquisizione d’ufficio
Nel soffermarsi sulla clausola da espungere relativa alla documentazione ulteriore, il Garante ribadisce che i poteri di accertamento e controllo previsti dagli artt. 43 e 71 del d.P.R. 445/2000 restano fermi: gli enti devono effettuare controlli anche a campione, proporzionati al rischio e all’entità del beneficio, e acquisire d’ufficio le informazioni necessarie. Richiama inoltre la disciplina sul casellario giudiziale, che consente alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere informazioni pertinenti e rilevanti per le finalità istituzionali e per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
Indicazione aggiuntiva suggerita dal Garante
Pur non imponendolo come condizione, il Garante invita ANAC a valutare l’inserimento nei modelli di una frase che renda il dichiarante consapevole dei controlli che l’ente deve svolgere, anche mediante acquisizione di informazioni nel casellario giudiziale. L’obiettivo è rafforzare la responsabilizzazione del soggetto che rende la dichiarazione e la consapevolezza della rilevanza della veridicità delle attestazioni.
Conclusione
Il parere è dunque favorevole, ma con condizioni stringenti di revisione dei modelli. In sintesi, il Garante chiede di eliminare formule non necessarie o non corrette, di evitare richieste documentali eccedenti, di garantire la minimizzazione nella pubblicazione online e di mantenere un corretto equilibrio tra trasparenza amministrativa, controlli sulle dichiarazioni e tutela dei dati personali.
Punti principali
Oggetto del parere e base normativa
ANAC ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del d.lgs. 33/2013, su dieci modelli standardizzati di dichiarazione sull’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese ex art. 20 del d.lgs. 39/2013. Il Garante richiama il GDPR, il Codice privacy, le norme su trasparenza e i precedenti orientamenti in materia.
Parere favorevole con condizioni di modifica
Il Garante esprime parere favorevole sui modelli, ma solo a condizione che siano apportate modifiche puntuali per evitare trattamenti non conformi alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Le correzioni richieste riguardano soprattutto eliminazioni di formule improprie o ridondanti e l’introduzione di cautele in sede di pubblicazione online.
Eliminazione di formule non conferenti sul trattamento dei dati
Devono essere eliminate la frase sull’autorizzazione al trattamento dei dati personali, la dichiarazione di aver "compreso" l’informativa GDPR e il riferimento all’art. 14 GDPR. Il Garante chiarisce che la base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR e che, trattandosi di dati raccolti presso l’interessato, è sufficiente l’informativa ex art. 13 GDPR.
Esclusione della richiesta di documentazione ulteriore nei modelli per l’inconferibilità
Nei soli modelli relativi all’assenza di cause di inconferibilità va eliminata la previsione secondo cui il dichiarante trasmette "ogni altra documentazione rilevante". Tale formulazione non è prevista dall’art. 20 del d.lgs. 39/2013 e può indurre a raccogliere dati personali, anche giudiziari o di terzi, non necessari. Restano fermi i poteri di controllo e acquisizione d’ufficio ex artt. 43 e 71 d.P.R. 445/2000 e le regole sul casellario giudiziale.
Oscuramento della firma autografa in caso di pubblicazione
Il Garante raccomanda di indicare ai soggetti che pubblicano le dichiarazioni che, se la sottoscrizione non è digitale ma autografa, essa deve essere oscurata prima della pubblicazione online, in applicazione del principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.
Suggerimento per rafforzare la consapevolezza sui controlli
Il Garante invita ANAC a valutare l’inserimento nei modelli di una frase che informi il dichiarante dei poteri di controllo e accertamento dell’ente, anche mediante acquisizione di informazioni sulle iscrizioni nel casellario giudiziale, così da responsabilizzare maggiormente il soggetto dichiarante rispetto alla veridicità delle dichiarazioni rese.
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