Parere del Garante n. 129 del 10/03/2025
Parere su istanza di accesso civico - 10 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, su un accesso civico volto ad ottenere schede dettagliate e prospetti riepilogativi degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016. L’Autorità aveva già rilasciato il provvedimento e un prospetto anonimizzato, omettendo gli allegati contenenti i nominativi dei dipendenti. Il Garante ritiene corretto il diniego parziale: l’ostensione integrale dei documenti comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei dipendenti, in ragione del dettaglio sulle attività lavorative svolte e sulle somme percepite. Resta possibile, in astratto, un accesso parziale con oscuramento dei dati identificativi e, in alternativa, l’accesso documentale ex l. 241/1990 se ricorrono i requisiti di interesse diretto, concreto e attuale.
Parere su un’istanza di accesso civico generalizzato relativa a schede e prospetti di incentivi per funzioni tecniche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
Accesso civico a schede e prospetti degli incentivi per funzioni tecniche
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del RPCT dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale relativa a un’istanza di accesso civico generalizzato. Il quesito concerne la possibilità di ostendere schede dettagliate e prospetti riepilogativi degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, contenenti dati sui dipendenti coinvolti nelle procedure di appalto e sulle somme liquidate loro a titolo di incentivo.
Quadro normativo di riferimento
Il parere richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e, in particolare, il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il diniego quando esso sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati il GDPR, in particolare gli artt. 4, par. 1, n. 1, 5, par. 1, lett. b) e c), 5, par. 2, e 24, nonché le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, adottate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 d’intesa con il Garante.
Contenuto dell’istanza e risposta dell’amministrazione
L’istanza aveva ad oggetto il provvedimento di approvazione delle modalità di ricognizione e delle schede degli incentivi di liquidazione delle quote spettanti per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche fino al 31 dicembre 2023, con i relativi allegati e prospetti riepilogativi. L’amministrazione ha accolto solo parzialmente la richiesta, trasmettendo il provvedimento e un dettaglio anonimizzato degli incentivi lordi complessivamente riconosciuti agli aventi diritto per gli anni 2021-2023, ma non gli allegati contenenti i nominativi dei dipendenti percettori.
Valutazione del Garante sul pregiudizio per i dati personali
Il Garante ritiene corretto il diniego parziale. I documenti richiesti non si limitano a indicare importi economici, ma descrivono in modo puntuale le attività lavorative svolte dai dipendenti, il ruolo ricoperto, la qualifica rivestita e la tipologia di appalto, opera, servizio o fornitura seguita. Tale livello di dettaglio, reso pubblicamente accessibile tramite accesso civico, determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei dipendenti, esponendoli a possibili ripercussioni professionali, sociali e relazionali e integrando il pregiudizio concreto richiesto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.
Principi di minimizzazione e aspettative di riservatezza
La decisione valorizza anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei dipendenti e il principio di minimizzazione dei dati. L’accesso civico, infatti, produce un regime di pubblicità particolarmente intenso: i documenti ottenuti diventano pubblici e riutilizzabili da chiunque ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013. Proprio per questo, il Garante ribadisce che il trattamento deve essere limitato ai dati strettamente necessari rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.
Profili procedurali e controinteressati
Il Garante osserva che tutti i soggetti fisici cui la documentazione si riferisce devono essere considerati controinteressati. Tuttavia, nel caso concreto, il mancato coinvolgimento dei controinteressati è considerato coerente con le Linee guida ANAC, poiché l’amministrazione ha già scelto la soluzione meno pregiudizievole, fornendo un accesso parziale con omissione dei dati personali. Le Linee guida, infatti, incoraggiano l’ostensione con oscuramento dei dati quando l’esigenza conoscitiva possa essere soddisfatta senza coinvolgere informazioni personali eccedenti o non pertinenti.
Irrilevanza della pubblicità dei dati nella BDNCP
Non viene accolto l’argomento del richiedente secondo cui i nominativi dei RUP e di altre figure tecniche sarebbero già disponibili nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Il Garante precisa che la disciplina di settore prevede forme di pubblicità solo per alcune informazioni, in particolare quelle riferite alla stazione appaltante e al RUP, ma non copre automaticamente tutte le altre figure professionali né i dettagli contenuti negli allegati richiesti. Pertanto, la circostanza dedotta non elimina il pregiudizio alla protezione dei dati personali.
Conclusioni e alternative all’accesso civico
Il Garante conclude che l’Autorità di Sistema Portuale ha correttamente respinto l’accesso civico ai documenti richiesti, poiché la loro integrale ostensione comporterebbe la divulgazione di dati personali non necessari e sproporzionati rispetto alle finalità di trasparenza. Resta salva la possibilità per l’amministrazione di valutare un ulteriore accesso parziale, previa anonimizzazione o oscuramento di ulteriori elementi idonei a consentire l’identificazione diretta o indiretta dei dipendenti. Resta inoltre ferma, per l’istante, la possibilità di ricorrere all’accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, qualora dimostri un interesse diretto, concreto e attuale.
Punti principali
Oggetto del parere e contesto procedurale
Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su richiesta del RPCT dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in relazione a un provvedimento di accoglimento parziale di un’istanza di accesso civico generalizzato. Il Garante richiama anche l’urgenza del procedimento, che consente l’adozione del parere da parte del Presidente ai sensi del regolamento interno.
Documenti richiesti e risposta dell’amministrazione
L’istanza riguardava il provvedimento di approvazione delle modalità di ricognizione e delle schede degli incentivi di liquidazione delle quote spettanti per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, con relativi prospetti riepilogativi. L’amministrazione ha trasmesso il provvedimento e un dettaglio anonimizzato degli incentivi lordi complessivamente riconosciuti nel triennio 2021-2023, ma non le schede e i prospetti allegati, perché contenenti i nominativi dei dipendenti.
Valutazione sulla tutela dei dati personali
Il Garante ricorda che l’accesso civico generalizzato è soggetto al limite del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. Poiché i documenti richiesti contengono informazioni dettagliate sulle attività lavorative svolte, sul ruolo e sulla qualifica dei dipendenti, oltre alle somme percepite a titolo di incentivo, la loro ostensione integrale determinerebbe un’interferenza sproporzionata e ingiustificata nella sfera privata e professionale degli interessati.
Controinteressati, accesso parziale e minimizzazione
Il Garante osserva che tutti i dipendenti a cui la documentazione si riferisce devono essere considerati controinteressati. Tuttavia, il mancato coinvolgimento formale di tutti i controinteressati viene ritenuto coerente con le Linee guida ANAC, poiché l’amministrazione ha scelto una modalità meno invasiva, fornendo un accesso parziale mediante oscuramento dei nominativi. Tale soluzione è coerente con i principi di minimizzazione e limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR.
Infondatezza dell’argomento relativo alla BDNCP
Il richiedente sosteneva che i nominativi dei RUP e di altre figure tecniche fossero già pubblici nella BDNCP. Il Garante ritiene irrilevante tale circostanza ai fini dell’accesso richiesto, perché la pubblicità nella BDNCP riguarda solo alcune informazioni previste dalla disciplina di settore e non copre, in ogni caso, tutte le ulteriori figure tecniche o tutti i dati di dettaglio contenuti negli allegati richiesti.
Esito e possibili alternative
Il Garante conclude che l’Autorità di Sistema Portuale ha correttamente respinto l’accesso civico ai documenti richiesti, fermo restando che l’amministrazione può valutare un accesso parziale con ulteriori oscuramenti per evitare la re-identificazione. Resta inoltre salva la possibilità per l’istante di ricorrere all’accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, dimostrando un interesse diretto, concreto e attuale.
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