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Parere

Parere del Garante n. 113 del 01/03/2025

Parere su istanza di accesso civico - 1° marzo 2025

Garante Privacy113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la richiesta di parere del RPCT del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito di un riesame su un diniego parziale di accesso civico generalizzato. Oggetto della controversia sono dati e documenti relativi alla SAP e allo storico eventi delle politiche attive connessi al beneficio SFL. Dall’istruttoria emerge che i documenti richiesti riguardano esclusivamente il soggetto istante e non terzi; perciò il richiamo a un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali di terzi non è ritenuto adeguato. Il Garante invita l’amministrazione a riesaminare la motivazione del diniego e a valutare la richiesta anche come possibile esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR, oltre che secondo la disciplina dell’accesso documentale.

Parere su istanza di accesso civico generalizzato relativa a dati della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) e dello storico eventi delle politiche attive SFL presso il Ministero del lavoro

Parere su istanza di accesso civico relativa ai dati SAP e allo storico eventi delle politiche attive SFL

Il Garante per la protezione dei dati personali rende parere, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di un procedimento di riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013. L’istanza concerne dati e informazioni contenuti nel Sistema Informativo Unitario delle politiche attive del lavoro (SIU), nella Scheda Anagrafico Professionale (SAP) e nello storico eventi relativo a misure di politica attiva collegate al beneficio SFL.

Quadro normativo richiamato

Il parere si colloca nel perimetro del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del d.lgs. 196/2003, dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013 in materia di accesso civico e delle Linee guida ANAC adottate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, oggetto di intesa con il Garante. È richiamato anche il regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio, per la gestione dell’urgenza nel rendere il parere nei tempi previsti dall’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013.

Contenuto dell’istanza e del diniego del Ministero

La vicenda trae origine da più istanze di accesso civico generalizzato presentate dal medesimo soggetto per ottenere la visione di dati e informazioni del SIU/SAP, in particolare lo storico eventi, lo stato della politica antecedente e le motivazioni di una SAP decaduta, nonché le comunicazioni intercorse tra le direzioni generali e l’INPS.

Il Ministero ha risposto distinguendo le richieste:

  • ha rigettato l’accesso alle comunicazioni con INPS ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. 33/2013, per tutela della libertà e segretezza della corrispondenza;
  • ha rigettato la parte relativa a storico eventi, stato politica antecedente e motivazioni della SAP decaduta, ritenendo sussistente un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali;
  • ha accolto la parte relativa agli "agentes" coinvolti e alle tempistiche normative, escludendo un pregiudizio alla protezione dei dati personali;
  • ha infine invitato il richiedente a riformulare la domanda per i punti rigettati, così da consentire una corretta istruttoria.

Successivamente il Ministero ha chiarito al richiedente che i dati richiesti, potenzialmente contenenti dati personali del medesimo istante e di terzi, erano legittimamente accessibili tramite strumenti diversi dall’accesso civico generalizzato, ossia mediante i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 GDPR e dall’accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della l. 241/1990.

Esito dell’istruttoria davanti al Garante

Poiché la documentazione inizialmente trasmessa non consentiva di comprendere con precisione il contenuto dei documenti oggetto di accesso né di verificare la presenza di dati personali di terzi, il Garante ha chiesto un’integrazione istruttoria. Il Ministero ha quindi inviato un estratto significativo dei documenti e ha precisato che le richieste riguardavano la SAP dell’istante, in particolare:

  • lo storico eventi;
  • lo stato politica antecedente;
  • le motivazioni che avevano determinato il codice SAP decaduta, incidendo sulla fruizione della prestazione SFL.

È stato inoltre precisato che, a seguito dell’approfondimento istruttorio, i documenti oggetto di accesso recavano dati attinenti esclusivamente al soggetto istante e non a soggetti terzi.

Valutazioni del Garante

Alla luce delle integrazioni, il Garante ritiene che la motivazione del diniego parziale, nella parte in cui richiama un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali anche di soggetti terzi, non sia adeguata. Se i documenti riguardano esclusivamente l’istante, non vi è infatti base sufficiente per fondare il diniego sulla tutela dei dati di terzi.

Il Garante condivide, in linea di principio, l’osservazione del Ministero secondo cui, in una situazione del genere, gli strumenti corretti per tutelare l’interessato sono diversi dall’accesso civico generalizzato e si rinvengono:

  • nel diritto di accesso ai propri dati personali di cui all’art. 15 GDPR;
  • nella disciplina dell’accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990.

Il parere richiama anche precedenti indicazioni dell’Autorità, secondo cui l’istanza, pur presentata come accesso civico generalizzato, può e deve essere valutata dall’amministrazione anche come esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali.

Conclusioni e indicazioni operative

Il Garante invita il Ministero a riesaminare la motivazione del provvedimento di diniego parziale, tenendo conto che:

  • l’istanza riguarda dati riferibili al solo richiedente;
  • non risulta fondato il richiamo al pregiudizio concreto per dati di terzi;
  • resta ferma la possibilità di trattare la domanda come richiesta di accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR;
  • può trovare applicazione anche la disciplina dell’accesso documentale.

Il parere, quindi, non legittima il diniego nei termini in cui è stato motivato, ma orienta l’amministrazione verso una diversa qualificazione della domanda e un nuovo esame della stessa alla luce della normativa privacy e trasparenza.

Punti principali

Oggetto del quesito e contesto procedurale

Il RPCT del Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, in un procedimento di riesame su un diniego parziale di accesso civico generalizzato. La richiesta riguarda dati e informazioni presenti nella SIU/SAP e nello storico eventi delle politiche attive connesse al supporto formazione e lavoro (SFL).

Esito del riscontro ministeriale alla richiesta di accesso

Il Ministero aveva rigettato l’accesso alle comunicazioni tra Direzioni generali e INPS per tutela della corrispondenza, rigettato la consultazione dello storico eventi, dello stato politico antecedente e delle motivazioni della SAP decaduta per asserito pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, e accolto la parte relativa agli "agentes" coinvolti e alle tempistiche normative. Aveva inoltre invitato il richiedente a riformulare la domanda per i dati e documenti rigettati, indicando la possibile applicazione della normativa privacy e dell’accesso documentale.

Esito dell’istruttoria del Garante

A seguito di integrazioni documentali richieste dal Garante, il Ministero ha precisato che i dati richiesti attengono alla SAP del soggetto istante, in particolare allo storico eventi, allo stato della politica e alle motivazioni del codice SAP decaduto, e che i documenti trasmessi ai fini istruttori recano dati riferibili esclusivamente al medesimo interessato, non a terzi.

Valutazione sul pregiudizio alla protezione dei dati personali

Poiché i documenti oggetto di ostensione risultano riferibili unicamente al richiedente, il Garante ritiene non adeguata la motivazione del diniego fondata sul pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali di terzi. In linea con precedenti indicazioni, richiama che in casi del genere sono azionabili strumenti diversi dall’accesso civico generalizzato, in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 GDPR e l’accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.

Indicazioni finali al Ministero

Il Garante invita il Ministero, ai sensi della normativa vigente e delle Linee guida ANAC sull’accesso civico, a riesaminare la motivazione del diniego parziale. Anche se l’istanza è stata presentata come accesso civico generalizzato, l’amministrazione deve valutare se essa possa essere trattata come richiesta di accesso ai propri dati personali, soggetta all’art. 15 GDPR, oltre che alla disciplina dell’accesso documentale.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicobasi giuridiche del trattamentodati personalitrasparenza amministrativa

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