Sentenza del 06/07/2016 n. 5936 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Diniego dell'interpello disapplicativo - Natura di atto impugnabile - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego è stato ritenuto non autonomamente impugnabile. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate non contiene infatti una pretesa impositiva definitiva e non produce effetti irreversibili a carico della contribuente. Quest'ultima potrà contestare la questione in sede di impugnazione dell'eventuale avviso di accertamento emesso sulla base dell'applicazione della disciplina delle società di comodo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava il diniego dell'interpello disapplicativo, sostenendo che il provvedimento fosse autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. L'interpello mirava a ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, presumibilmente per dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive che impedivano il conseguimento dei ricavi minimi previsti dalla legge.
Norme richiamate
Disciplina fiscale delle società di comodo o società non operative
La disciplina può essere disapplicata quando il contribuente dimostri l'esistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi o dei redditi minimi previsti. Il diniego dell'interpello non determina però, da solo, una pretesa tributaria definitiva.
Norme sul processo tributario relative agli atti autonomamente impugnabili
Sono autonomamente impugnabili gli atti che esprimono una pretesa impositiva o producono un effetto lesivo attuale e definitivo. Il diniego di un interpello disapplicativo, non avendo tali caratteristiche, deve essere contestato insieme all'eventuale successivo avviso di accertamento.
Massime di principio
- Il diniego di un interpello disapplicativo non è normalmente impugnabile autonomamente se non contiene una pretesa tributaria definitiva.
- La mancata accettazione della posizione espressa nell'interpello non chiude definitivamente la possibilità di difesa del contribuente: le ragioni potranno essere fatte valere contro l'eventuale avviso di accertamento.
- Per stabilire se un atto dell'amministrazione finanziaria sia impugnabile autonomamente occorre verificare se produca un effetto lesivo attuale, concreto e irreversibile, oppure se si limiti a esprimere una valutazione preliminare o endoprocedimentale.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare e documentare le circostanze oggettive poste a fondamento dell'interpello, così da poterle riproporre e provare nel successivo eventuale giudizio contro l'atto impositivo.
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