Sentenza del 21/12/2017 n. 7102 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Sentenze a tutela del credito di lavoro - Esclusione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 agli atti e alle sentenze relativi a procedimenti di regresso e surroga promossi dall'INPS per ottenere il rimborso di erogazioni assicurative o previdenziali. Il punto centrale era stabilire se tali procedimenti, pur non essendo formalmente controversie individuali di lavoro, fossero comunque funzionalmente diretti alla tutela di un credito derivante da rapporti di lavoro o previdenziali.
La decisione
La sentenza ha affermato un'interpretazione estensiva dell'art. 10 della legge n. 533 del 1973. L'esenzione dall'imposta di registro non riguarda soltanto gli atti dei procedimenti formalmente qualificabili come controversie individuali di lavoro, ma si estende anche ai procedimenti finalizzati alla tutela del credito di lavoro. Di conseguenza, sono esenti dall'imposta di registro gli atti e le sentenze dei giudizi di regresso e surroga relativi a prestazioni assicurative e previdenziali erogate dall'INPS.
Norme richiamate
Art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533
Esenzione degli atti processuali relativi a controversie individuali di lavoro dal pagamento dell'imposta.
La norma deve essere interpretata estensivamente, includendo anche i procedimenti non formalmente qualificati come controversie individuali di lavoro, purché siano finalizzati alla tutela di un credito derivante dal lavoro. L'esenzione comprende quindi anche gli atti e le sentenze dei giudizi di regresso e surroga relativi a erogazioni assicurative e previdenziali dell'INPS.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali previste per gli atti giudiziari in materia di lavoro possono applicarsi anche a procedimenti formalmente diversi, se collegati in modo diretto e funzionale alla tutela o al recupero di un credito di lavoro o previdenziale.
- Per valutare l'esenzione non conta soltanto la qualificazione formale dell'azione, ma anche la sua finalità sostanziale: un'azione di regresso o surroga può beneficiare dell'esenzione se mira al recupero di somme pagate a titolo assicurativo o previdenziale in relazione a un rapporto di lavoro.
- In casi analoghi occorre verificare il collegamento concreto tra la pretesa azionata e il credito di lavoro o previdenziale tutelato, nonché la presenza dei presupposti previsti dalla normativa speciale sull'esenzione.
- L'interpretazione estensiva non significa applicazione automatica a ogni controversia connessa al lavoro: deve sussistere una finalità effettiva di tutela, recupero o reintegrazione di prestazioni riconducibili al credito di lavoro.
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