Sentenza del 14/10/2015 n. 20637 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle entrate non intendesse più far valere la pretesa tributaria oggetto della cartella. Di conseguenza, anche l'U.N.I.R.E. non aveva più interesse a proseguire il giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'U.N.I.R.E. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato la legittimità della cartella di pagamento relativa agli anni 1977 e 1978, emessa per il mancato versamento di ritenute alla fonte, già accertato con decisione divenuta definitiva. Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle entrate ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rilevando che le vicende legislative dell'U.N.I.R.E. avevano comportato la successione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nei relativi rapporti debitori e creditori. Secondo l'Agenzia, il debito fiscale si era estinto per confusione, poiché il credito per ritenute IRPEF spettava all'erario statale.
Norme richiamate
Art. 1235 del codice civile
Il debito fiscale si deve ritenere estinto per intervenuta confusione
La norma è richiamata dall'Agenzia delle entrate per sostenere che l'obbligazione tributaria si sia estinta quando, a seguito della successione del Ministero nei rapporti dell'U.N.I.R.E., la posizione di debitore e quella di titolare del credito siano venute a concentrarsi nell'ambito dello stesso soggetto pubblico.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria dichiara di non voler più far valere la pretesa oggetto del giudizio, può venir meno l'interesse del contribuente alla prosecuzione del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'inammissibilità del ricorso, anche se la controversia aveva inizialmente un oggetto concreto e attuale.
- La successione legislativa tra enti pubblici può incidere sull'esistenza dell'obbligazione tributaria e, in casi particolari, determinare l'estinzione per confusione ai sensi dell'art. 1235 c.c.
- La cessazione sostanziale della pretesa non implica necessariamente la vittoria formale del ricorrente: il giudizio può essere definito con una pronuncia di inammissibilità anziché con l'annullamento dell'atto impositivo.
- La compensazione delle spese è possibile quando la vicenda presenta elementi eccezionali o particolari che rendono non appropriata la condanna di una sola parte.
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