Sentenza del 14/10/2015 n. 8049 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - RESIDENZA - TARDIVO TRASFERIMENTO - Lavori di ristrutturazione - Non costituiscono causa di forza maggiore - Agevolazioni - Non competono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata respinta. I lavori di ristrutturazione non sono stati considerati una causa di forza maggiore, poiché non costituivano un evento imprevedibile e inevitabile tale da impedire il trasferimento della residenza entro il termine previsto. Il contribuente è quindi decaduto dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa e sono risultate dovute le maggiori imposte.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile entro il termine di 18 mesi dall'acquisto, come richiesto per beneficiare dell'aliquota agevolata prevista per la prima casa. Il ritardo era stato attribuito ai lavori di ristrutturazione dell'immobile, iniziati peraltro otto mesi dopo l'acquisto e conclusi tardivamente. Il ricorrente sosteneva che tali lavori costituissero una causa di forza maggiore idonea a escludere la decadenza dall'agevolazione.
Norme richiamate
Art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto
Il termine di 18 mesi per trasferire la residenza costituisce una condizione per usufruire dell'agevolazione prima casa. Il mancato rispetto comporta la decadenza, salvo che il contribuente dimostri una causa di forza maggiore caratterizzata da imprevedibilità e inevitabilità.
Massime di principio
- Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto comporta ordinariamente la decadenza dalle agevolazioni prima casa.
- La forza maggiore può escludere la decadenza solo quando l'impedimento sia oggettivo, imprevedibile e inevitabile, non semplicemente difficile da superare o riconducibile a una scelta organizzativa del contribuente.
- I lavori di ristrutturazione dell'immobile, soprattutto se programmabili o iniziati molto tempo dopo l'acquisto, normalmente non costituiscono causa di forza maggiore.
- Chi acquista un immobile con agevolazioni prima casa deve pianificare il trasferimento della residenza considerando il termine di 18 mesi, anche se l'immobile necessita di lavori.
- Per valutare un'eventuale causa di forza maggiore assumono rilievo la natura dell'impedimento, la sua imprevedibilità, l'impossibilità di evitarlo e la documentazione concreta delle circostanze.
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