Sentenza del 14/10/2015 n. 162 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Imposte Dirette e Iva - Trasporto pubblico locale - Esenzioni - Condizioni di applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che i contributi, pur avendo natura di ricavi, sono sottratti all'imposizione diretta e all'IVA in forza di una disposizione eccezionale. Il regime di esenzione si applica alle società concessionarie del trasporto pubblico locale operanti sia nelle Regioni a statuto ordinario sia in quelle a statuto speciale; per la Provincia autonoma di Bolzano l'applicazione decorre dal 1° gennaio 2007.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale dei contributi versati dalla Provincia autonoma di Bolzano alle società che gestiscono, in regime di concessione, il trasporto pubblico locale. Il punto controverso era stabilire se tali somme, pur costituendo ricavi, dovessero essere assoggettate alle imposte dirette e all'IVA oppure beneficiare dell'esenzione prevista dalla normativa speciale, in quanto destinate a compensare un'attività caratterizzata da una perdita strutturale. L'agevolazione è stata ritenuta applicabile sia ai contributi ordinari sia a quelli integrativi.
Norme richiamate
Legge n. 151/1981, legge-quadro sul trasporto pubblico locale
Costituisce il quadro normativo generale del trasporto pubblico locale e del relativo finanziamento.
Articolo 3, comma 1, n. 3, del D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, convertito nella Legge 6 febbraio 1987, n. 18
Prevede il regime fiscale speciale per i contributi destinati a compensare l'esercizio del trasporto pubblico locale, sottraendoli all'imposizione diretta e all'IVA, nonostante la loro natura di ricavi.
Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16/1985, modificata dalla L.P. n. 11/1986
Disciplina nell'ordinamento provinciale i contributi al trasporto pubblico locale e il relativo regime, coordinato con la normativa statale speciale.
Massime di principio
- Quando un contributo pubblico è destinato a compensare un servizio svolto strutturalmente in perdita e la legge prevede espressamente un trattamento fiscale speciale, il contributo può essere escluso dalle imposte dirette e dall'IVA anche se contabilmente costituisce un ricavo.
- Le agevolazioni fiscali previste per il trasporto pubblico locale possono applicarsi sia ai contributi ordinari sia a quelli integrativi, purché abbiano la stessa funzione compensativa prevista dalla normativa.
- La natura pubblica del finanziamento non è da sola sufficiente a determinare l'esenzione: occorre verificare la specifica base normativa, la destinazione del contributo e il collegamento con l'esercizio del servizio pubblico.
- Le disposizioni speciali possono estendersi anche agli enti territoriali a statuto speciale, ma l'applicazione può dipendere dalla data di decorrenza stabilita dalla normativa nazionale o locale.
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