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Sentenza

Sentenza del 14/03/2017 n. 913 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, utilizzando il valore venale dell’immobile invece del valore catastale richiesto nell’atto di compravendita mediante il meccanismo del cosiddetto prezzo-valore. Secondo l’Ufficio, poiché l’immobile aveva una rendita catastale soltanto proposta e non ancora definitiva, i contribuenti avrebbero dovuto formulare un’espressa richiesta ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 70/1988. I contribuenti hanno contestato sia il merito dell’accertamento, sostenendo che nel rogito era stata chiaramente richiesta la tassazione sulla base del valore catastale, sia alcuni profili procedurali relativi all’accesso presso l’immobile e al mancato rispetto del termine di 60 giorni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole ai contribuenti. Ha stabilito che la disciplina del prezzo-valore si applica anche quando la rendita catastale sia meramente proposta, purché l’immobile sia censito in catasto; l’art. 12 del D.L. n. 70/1988 riguarda invece, secondo il Collegio, i casi in cui la rendita catastale non esista perché il fabbricato non è iscritto in catasto. In ogni caso, il rogito conteneva una richiesta espressa e inequivoca di determinare la base imponibile in base al valore catastale, senza necessità di formule sacramentali o della specifica citazione della norma invocata dall’Ufficio. L’accertamento del maggior valore venale è stato quindi ritenuto illegittimo. Le questioni procedurali sull’accesso sono state dichiarate assorbite. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere ai contribuenti le spese del grado, liquidate in 6.000 euro oltre IVA, contributo previdenziale e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 497, Legge n. 266/2005

    Prevede il meccanismo del prezzo-valore, consentendo, nelle compravendite immobiliari, di determinare la base imponibile sulla base del valore catastale, con conseguente preclusione all’Amministrazione dell’accertamento del maggior valore venale, quando ne ricorrono i presupposti.

  • Art. 12, D.L. n. 70/1988

    Secondo la sentenza, la richiesta espressa prevista da tale disposizione opera nei casi in cui il fabbricato non sia iscritto in catasto e non abbia quindi alcuna rendita; non è invece necessaria quando l’immobile è censito e dispone anche soltanto di una rendita proposta.

  • Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la disciplina delle spese di giudizio nel processo tributario; la parte soccombente deve rifondere le spese, salvo motivi per disporne diversamente.

  • Art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale principio generale della soccombenza: le spese di lite sono poste a carico della parte che perde la controversia.

  • D.M. n. 55/2014

    Utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali riconosciuti ai contribuenti vittoriosi.

Massime di principio

  • Se un immobile è regolarmente censito in catasto, la disciplina del prezzo-valore può applicarsi anche quando la rendita sia ancora soltanto proposta e non definitivamente attribuita.
  • La richiesta di tassazione catastale deve risultare dall’atto di compravendita in modo chiaro e inequivoco, ma non richiede necessariamente formule sacramentali né la citazione testuale della specifica norma.
  • Quando il prezzo-valore è validamente applicabile e richiesto, l’Amministrazione finanziaria non può sostituire la base imponibile catastale con il maggior valore venale dell’immobile mediante un ordinario accertamento di valore.
  • La richiesta espressa prevista dalla normativa speciale assume rilievo soprattutto quando l’immobile non è censito in catasto e manca una rendita catastale.
  • In una situazione analoga è opportuno verificare il contenuto del rogito, l’iscrizione catastale dell’immobile e l’eventuale presenza di una rendita, anche proposta; una clausola chiara sulla determinazione della base imponibile catastale può risultare decisiva.
  • Le contestazioni procedurali sull’accesso possono non essere esaminate se la decisione di merito è già sufficiente a definire favorevolmente la controversia.

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