Sentenza del 14/03/2017 n. 913 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, utilizzando il valore venale dell’immobile invece del valore catastale richiesto nell’atto di compravendita mediante il meccanismo del cosiddetto prezzo-valore. Secondo l’Ufficio, poiché l’immobile aveva una rendita catastale soltanto proposta e non ancora definitiva, i contribuenti avrebbero dovuto formulare un’espressa richiesta ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 70/1988. I contribuenti hanno contestato sia il merito dell’accertamento, sostenendo che nel rogito era stata chiaramente richiesta la tassazione sulla base del valore catastale, sia alcuni profili procedurali relativi all’accesso presso l’immobile e al mancato rispetto del termine di 60 giorni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole ai contribuenti. Ha stabilito che la disciplina del prezzo-valore si applica anche quando la rendita catastale sia meramente proposta, purché l’immobile sia censito in catasto; l’art. 12 del D.L. n. 70/1988 riguarda invece, secondo il Collegio, i casi in cui la rendita catastale non esista perché il fabbricato non è iscritto in catasto. In ogni caso, il rogito conteneva una richiesta espressa e inequivoca di determinare la base imponibile in base al valore catastale, senza necessità di formule sacramentali o della specifica citazione della norma invocata dall’Ufficio. L’accertamento del maggior valore venale è stato quindi ritenuto illegittimo. Le questioni procedurali sull’accesso sono state dichiarate assorbite. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere ai contribuenti le spese del grado, liquidate in 6.000 euro oltre IVA, contributo previdenziale e rimborso forfettario.
Norme richiamate
Art. 1, comma 497, Legge n. 266/2005
Prevede il meccanismo del prezzo-valore, consentendo, nelle compravendite immobiliari, di determinare la base imponibile sulla base del valore catastale, con conseguente preclusione all’Amministrazione dell’accertamento del maggior valore venale, quando ne ricorrono i presupposti.
Art. 12, D.L. n. 70/1988
Secondo la sentenza, la richiesta espressa prevista da tale disposizione opera nei casi in cui il fabbricato non sia iscritto in catasto e non abbia quindi alcuna rendita; non è invece necessaria quando l’immobile è censito e dispone anche soltanto di una rendita proposta.
Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per la disciplina delle spese di giudizio nel processo tributario; la parte soccombente deve rifondere le spese, salvo motivi per disporne diversamente.
Art. 91 c.p.c.
Richiamato quale principio generale della soccombenza: le spese di lite sono poste a carico della parte che perde la controversia.
D.M. n. 55/2014
Utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali riconosciuti ai contribuenti vittoriosi.
Massime di principio
- Se un immobile è regolarmente censito in catasto, la disciplina del prezzo-valore può applicarsi anche quando la rendita sia ancora soltanto proposta e non definitivamente attribuita.
- La richiesta di tassazione catastale deve risultare dall’atto di compravendita in modo chiaro e inequivoco, ma non richiede necessariamente formule sacramentali né la citazione testuale della specifica norma.
- Quando il prezzo-valore è validamente applicabile e richiesto, l’Amministrazione finanziaria non può sostituire la base imponibile catastale con il maggior valore venale dell’immobile mediante un ordinario accertamento di valore.
- La richiesta espressa prevista dalla normativa speciale assume rilievo soprattutto quando l’immobile non è censito in catasto e manca una rendita catastale.
- In una situazione analoga è opportuno verificare il contenuto del rogito, l’iscrizione catastale dell’immobile e l’eventuale presenza di una rendita, anche proposta; una clausola chiara sulla determinazione della base imponibile catastale può risultare decisiva.
- Le contestazioni procedurali sull’accesso possono non essere esaminate se la decisione di merito è già sufficiente a definire favorevolmente la controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 12160 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →