Parere n. 1076/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto -OMISSIS- di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, notificato il 26 marzo 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, notificato il 26 marzo 2019.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Ha contestato, da un lato, la valutazione negativa della propria capacità reddituale, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il nucleo familiare composto dalla moglie e da due figli a carico nonché i redditi della moglie derivanti da un contratto di lavoro a tempo indeterminato; dall’altro, ha contestato la rilevanza attribuita a un decreto penale di condanna risalente al 2006 per violazioni dell’art. 186 del codice della strada, anche alla luce della successiva depenalizzazione della fattispecie. Il Ministero aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, indicando quali elementi ostativi la carenza del requisito reddituale e il precedente penale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. La concessione della cittadinanza italiana è caratterizzata da un’amplissima discrezionalità amministrativa, nell’ambito della quale rientra anche la verifica della disponibilità di un reddito ragionevolmente sufficiente a garantire il sostentamento del richiedente e del nucleo familiare e l’adempimento dei doveri di solidarietà sociale e di contribuzione fiscale. Il parametro reddituale, normalmente riferito agli ultimi tre anni, costituisce un requisito minimo indefettibile ed è collegato alla soglia prevista per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 382 del 1989, convertito dalla legge n. 8 del 1990, e dell’art. 2, comma 15, della legge n. 549 del 1995. Nel caso concreto, il reddito del richiedente negli anni 2016-2018 è stato ritenuto insufficiente; tale circostanza risultava sostanzialmente ammessa dallo stesso ricorrente, che aveva riferito una sensibile diminuzione del reddito dovuta a una crisi occupazionale. La valutazione amministrativa non è apparsa manifestamente erronea, irragionevole o viziata da travisamento, essendo correttamente riferita alla situazione esistente al momento della domanda. La carenza reddituale è stata ritenuta autonomamente sufficiente a giustificare il diniego, con conseguente assorbimento della questione relativa alla rilevanza del precedente penale. Il parere precisa inoltre che il diniego non pregiudica la permanenza dell’interessato e del suo nucleo familiare sul territorio nazionale, non impedisce la prosecuzione di eventuali rapporti di lavoro e non esclude la presentazione di una nuova domanda, ove ne ricorrano i presupposti.
Osservazioni
Requisito reddituale
La carenza del reddito ragionevolmente sufficiente costituisce un requisito minimo indefettibile e può da sola giustificare il diniego della cittadinanza, anche se il richiedente è altrimenti integrato nella collettività e presenta una regolare situazione familiare e lavorativa.
Valutazione del reddito nel triennio 2016-2018
La valutazione ministeriale dell’insufficienza dei redditi percepiti negli anni 2016-2018 non è risultata manifestamente erronea o irragionevole, né affetta da travisamento, anche perché il ricorrente aveva sostanzialmente ammesso la significativa riduzione reddituale dovuta alla crisi occupazionale.
Precedente penale
La questione relativa alla rilevanza del decreto penale di condanna per violazione dell’art. 186 del codice della strada è rimasta assorbita, poiché l’insussistenza del requisito reddituale è stata ritenuta sufficiente a sostenere autonomamente il diniego.
Contraddittorio procedimentale
Il principio del contraddittorio è stato rispettato, poiché la relazione istruttoria ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, il quale ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di presentare osservazioni senza tuttavia depositarle.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
È la disposizione sulla cui base il ricorrente aveva presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Impone la comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento negativo; nel caso concreto il preavviso di diniego è stato ritenuto compatibile con il rispetto del contraddittorio.
art. 3 decreto-legge n. 382/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 8/1990
Individua il parametro reddituale corrispondente alla soglia per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, utilizzato come riferimento per valutare il reddito ragionevolmente sufficiente ai fini della cittadinanza.
art. 2, comma 15, legge n. 549/1995
Conferma il parametro reddituale utilizzato dall’amministrazione per verificare il requisito minimo di capacità economica.
art. 186, commi 2, 4 e 5, codice della strada
Riguarda il precedente penale indicato nel preavviso di diniego; la relativa rilevanza non è stata esaminata nel merito perché assorbita dalla carenza reddituale.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato e degli eventuali terzi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme all’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante l’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è esercizio di un potere ampiamente discrezionale, nel quale l’amministrazione può valutare l’opportunità dell’inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
- La disponibilità di un reddito ragionevolmente sufficiente a garantire il sostentamento del richiedente e del suo nucleo familiare costituisce un requisito minimo indefettibile per la concessione della cittadinanza italiana.
- La mancanza del requisito reddituale può da sola giustificare il diniego della cittadinanza, anche quando il richiedente presenti elementi positivi di integrazione familiare, lavorativa e sociale.
- La valutazione del requisito reddituale deve essere riferita, di regola, agli ultimi tre anni e alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda.
- Il diniego fondato sulla carenza reddituale non pregiudica, di per sé, il diritto dell’interessato a permanere sul territorio nazionale, a proseguire eventuali rapporti di lavoro o a presentare una nuova domanda di cittadinanza quando ne ricorrano i presupposti.
Diniego di cittadinanza italiana per insufficienza reddituale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
Premesse e svolgimento del procedimento
La domanda era stata presentata il 15 dicembre 2015. Con preavviso di diniego del 18 ottobre 2018, adottato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il Ministero aveva comunicato due elementi ostativi: la carenza del requisito reddituale e l’esistenza di un decreto penale di condanna per violazioni dell’art. 186, commi 2, 4 e 5, del codice della strada.
Il richiedente aveva presentato osservazioni, sostenendo l’irrilevanza o comunque l’insufficienza del precedente penale e chiedendo che, ai fini della capacità reddituale, fossero considerati anche i redditi della moglie, titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il Ministero ha successivamente adottato il decreto di rigetto, notificato il 26 marzo 2019.
Nel procedimento relativo al ricorso straordinario, la relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Il difensore ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà, ma non risultano poi depositate osservazioni. La Sezione ha quindi ritenuto rispettato il contraddittorio.
Questioni sottoposte alla Sezione
Il ricorrente ha contestato:
- la valutazione della capacità reddituale, lamentando la mancata considerazione del nucleo familiare composto dalla moglie e da due figli a carico;
- la mancata considerazione dei redditi della moglie;
- l’attribuzione di rilevanza a una condanna risalente al 2006 per guida in stato di ebbrezza e guida pericolosa;
- la mancata considerazione della successiva depenalizzazione della fattispecie prevista dall’art. 186 del codice della strada.
Discrezionalità amministrativa e requisito reddituale
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui la concessione della cittadinanza italiana è caratterizzata da un’amplissima discrezionalità amministrativa, in quanto implica una valutazione sull’opportunità dell’inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
In tale valutazione rientra anche la verifica della disponibilità di un reddito ragionevolmente sufficiente a garantire il sostentamento del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché l’adempimento dei doveri fondamentali di solidarietà sociale e di partecipazione, attraverso il prelievo fiscale, al finanziamento della spesa pubblica.
Il parametro utilizzato è quello corrispondente alla soglia per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, prevista dall’art. 3 del decreto-legge n. 382 del 1989, convertito dalla legge n. 8 del 1990, e confermata dall’art. 2, comma 15, della legge n. 549 del 1995. Tale parametro, normalmente riferito agli ultimi tre anni, costituisce un requisito minimo indefettibile.
Applicazione al caso concreto
Il Ministero aveva ritenuto insufficiente il reddito percepito dal richiedente negli anni 2016-2018. La Sezione ha rilevato che il ricorrente, pur contestando genericamente la valutazione, aveva sostanzialmente ammesso la riduzione dei propri redditi, collegandola a una crisi occupazionale e a un significativo periodo di disoccupazione.
Pertanto, la valutazione amministrativa non è apparsa manifestamente erronea o irragionevole e non è risultata affetta da manifesto travisamento dei fatti. L’amministrazione ha correttamente valutato la situazione esistente al momento della presentazione della domanda, senza che il successivo superamento della difficoltà occupazionale potesse neutralizzare la carenza del requisito riferita al periodo rilevante.
Assorbimento della questione relativa al precedente penale
La Sezione ha ritenuto che l’insussistenza del requisito reddituale fosse autonomamente sufficiente a giustificare il diniego della cittadinanza. Di conseguenza, non ha esaminato nel merito la questione relativa alla rilevanza del decreto penale di condanna del 2006, né quella concernente la successiva depenalizzazione della fattispecie di cui all’art. 186 del codice della strada.
Esito del ricorso e precisazioni finali
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
Il parere precisa che il diniego della cittadinanza non pregiudica, di per sé:
- la permanenza dell’interessato e del suo nucleo familiare sul territorio nazionale;
- la prosecuzione di eventuali rapporti di lavoro in atto;
- la possibilità di presentare una nuova domanda di concessione della cittadinanza, se sussistono i relativi presupposti.
È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l’interessato o eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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