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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07454/2026 del 28/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento ispettivo che aveva ritenuto una lavoratrice agricola obbligata all'iscrizione nella Gestione coltivatori diretti per gli anni 2011, 2012 e 2013, con conseguente debenza dei contributi. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda della lavoratrice; la Corte d'appello di Salerno, invece, su impugnazione dell'INPS, ha riformato la decisione e ha dichiarato l'obbligo di iscrizione e il debito contributivo. La ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 757 c.c., 2 l. n. 1047/1957 e 421 c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 456, 757, 1103 c.c., 3 e 9 d.P.R. n. 503/1999, 14 d.lgs. n. 173/1998, 5 d.m. n. 162/2015, nonché di norme UE e dell'art. 2, commi 33 e 35, d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006. In sostanza sosteneva di non poter essere considerata coltivatrice diretta per le particelle di terreno poi assegnate agli altri coeredi con divisione del 2014, perché non proprietaria di tali porzioni, e contestava che potessero essere computate ai fini del requisito di abitualità/prevalenza dell'attività agricola. La Corte d'appello aveva però valorizzato il verbale ispettivo, le dichiarazioni rese dalla stessa interessata, le denunce AGEA e le dichiarazioni UMA, nonché le risultanze della prima CTU, ritenendo irrilevanti le autocertificazioni e la successiva divisione ereditaria nel smentire il fatto storico della coltivazione e della disponibilità dei fondi nel periodo contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i due motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di merito, preclusa in sede di legittimità. Ha giudicato corretta la motivazione della Corte territoriale, che aveva fondato il proprio convincimento su un quadro probatorio plurimo e convergente: dichiarazioni rese in sede ispettiva, accertamenti dei funzionari, denunce AGEA, dichiarazioni UMA e prima consulenza tecnica, reputando invece non persuasive le autocertificazioni e la successiva divisione ereditaria del 2014. La Corte ha ribadito che le autocertificazioni hanno rilievo amministrativo ma non costituiscono prova a favore di chi le produce in giudizio; ha inoltre affermato che la valutazione delle prove e l'apprezzamento dell'attendibilità delle risultanze istruttorie spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qui neppure specificamente dedotto. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 757 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disponibilità dei beni ereditari e alla divisione, ma ritenuto non decisivo ai fini della qualificazione come coltivatrice diretta nel caso concreto

  • art. 2 l. n. 1047/1957

    interpretato nel senso che la nozione di coltivatore diretto non è ristretta ai soli proprietari, ma comprende anche affittuari, enfiteuti, usufruttuari, miglioratari, assegnatari e altri soggetti che svolgano direttamente e abitualmente l'attività agricola

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto idoneo a scalfire l'accertamento di merito impugnato

  • art. 456 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo senza che la Corte ne ravvisasse rilievo decisivo

  • art. 1103 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alla comunione ereditaria e alla divisione, ma non considerato ostativo alla disponibilità fattuale dei terreni prima della divisione

  • art. 3 d.P.R. n. 503/1999

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza specifica incidenza decisoria nel ragionamento della Corte

  • art. 9 d.P.R. n. 503/1999

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza specifica incidenza decisoria nel ragionamento della Corte

  • art. 14 d.lgs. n. 173/1998

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza specifica incidenza decisoria nel ragionamento della Corte

  • art. 5 d.m. n. 162/2015

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza specifica incidenza decisoria nel ragionamento della Corte

  • art. 1, lett. c), all. 1 Reg. deleg. (UE) 907/2014

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza specifica incidenza decisoria nel ragionamento della Corte

  • art. 72, co. 1, reg. UE 1306/2013

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza specifica incidenza decisoria nel ragionamento della Corte

  • art. 2, commi 33 e 35, d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza specifica incidenza decisoria nel ragionamento della Corte

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per precisare che il sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale è limitato all'omesso esame di fatti storici decisivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La qualità di coltivatore diretto non richiede necessariamente la titolarità dominicale esclusiva dei fondi: può sussistere anche quando il soggetto abbia la disponibilità e l'effettivo utilizzo dei terreni, purché l'attività agricola sia svolta in modo diretto, abituale e prevalente.
  • Le dichiarazioni rese dalla parte in sede amministrativa o ispettiva, come denunce AGEA e dichiarazioni UMA, possono essere liberamente apprezzate dal giudice di merito come elementi confessorî o indiziari, ma le autocertificazioni prodotte in giudizio non hanno efficacia probatoria in favore di chi le forma.
  • Una successiva divisione ereditaria non esclude di per sé che, nel periodo anteriore, il soggetto abbia avuto il possesso e la disponibilità anche delle porzioni poi assegnate ad altri coeredi, se tale disponibilità emerge da altri elementi di prova.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: la censura è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non quando mira a sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
  • La motivazione della Corte di merito è corretta quando si fonda su un apprezzamento complessivo e comparato di più elementi convergenti, e non può essere travolta da singole contestazioni che si risolvano in una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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