Cassazione Penale, Sentenza n. 44247/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del G.I.P. del 30/05/2024 che aveva applicato il divieto di dimora a Milano per gravi indizi di furto aggravato in concorso (capo 10) e ricettazione in concorso (capi 11 e 12). Il difensore denunciava vizi di motivazione per illogicità manifesta, contraddittorietà e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.), contestando l'uso di formule vuote e la valorizzazione di episodi distinti e già oggetto di precedente revoca di misura (14/04/2014).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo corretta la valutazione del Tribunale sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. e sull'adeguatezza del divieto di dimora in relazione alla gravità, professionalità e consuetudine del reato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Si segnala che il G.I.P. ha poi, in data 31/10/2024, sostituito la misura con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la richiesta di riesame delle misure cautelari personali; qui la formale base del ricorso presentato dall'indagato.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiesta di accertamento dell'attualità, concretezza e rilevanza delle esigenze cautelari (in particolare prevenzione speciale); la Corte ha ritenuto sussistenti tali esigenze alla luce della gravità e della professionalità nella commissione dei reati.
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Violazione dedotta dal ricorrente relativa ai vizi di motivazione (illogicità manifesta, contraddittorietà). La Corte ha però ritenuto che le ragioni siano state adeguatamente esposte e fondate su criteri logici ed esperienze condivise, respingendo il vizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e l'imposizione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a pagare le spese processuali e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per ottenere l'accoglimento di un riesame cautelare è necessario dimostrare vizi logici manifesti o l'assenza di una valutazione concreta e motivata delle esigenze cautelari; mere contestazioni di merito non sono sufficienti.
- La gravità del fatto, la professionalità e la consuetudine nella commissione dei reati sono elementi determinanti che possono giustificare misure esiliative restrittive (es. divieto di dimora) quando ritenuti necessari per la prevenzione speciale.
- La sostituzione successiva della misura con una meno afflittiva non elimina la legittimità delle valutazioni che giustificarono la misura originaria; l'eventuale mutamento può comunque essere rilevante per l'esecuzione pratica della misura.
- Le censure sulla motivazione devono far emergere contraddizioni o illogicità palesi; formule generiche o riferimenti a vicende collegate non bastano a dimostrare la nullità della motivazione.
- Il ricorso manifestamente infondato espone il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto è rischioso proporre impugnazioni prive di fondamento sostanziale.
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