Sentenza n. 14453/2026 - Roma, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 5 giugno 2026 con cui era stata comunicata la perdita dell’interesse alla decisione nel merito. Non è stata quindi esaminata la legittimità dell’ingiunzione edilizia né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: ingiunzione alla rimozione di interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in Roma
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale del Municipio IV – Direzione Tecnica – Ufficio Disciplina Edilizia di Roma Capitale, notificata il 10 maggio 2023, con la quale gli era stata ingiunta la rimozione degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in un immobile sito in Roma. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di ricorso, poiché il giudizio è stato definito sulla base della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata nell’intestazione dello svolgimento processuale, senza che la sentenza ne espliciti una specifica applicazione motivazionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata e quale fondamento della disposizione di oscuramento.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, purché la perdita dell’interesse alla pronuncia sia effettiva e attuale.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame dei motivi di ricorso e della legittimità sostanziale dell’atto impugnato.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti secondo la valutazione del giudice.
Come è indicizzato
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