Ordinanza n. 2319/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, nonché gli atti normativi e amministrativi presupposti, inclusi i decreti ministeriali che disciplinano il semestre filtro e la formazione della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali n. 418/2025, n. 454/2025, n. 600/2025 e n. 1115/2025, il bando universitario, la prova di ammissione, gli atti delle commissioni e le operazioni di correzione, chiedendo anche l'ammissione al corso ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità del mutamento delle regole di formazione della graduatoria intervenuto con il d.m. n. 1115/2025, la violazione della par condicio, dell'affidamento, dell'imparzialità e dell'anonimato, l'illegittimità della mancata previsione di schermature delle aule o metal detector, l'erroneità della mancata considerazione o dell'arrotondamento del voto di Biologia del primo appello da 17,8 a 18, la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti, l'irragionevolezza e l'eccesso di delega del decreto ministeriale, la difficoltà e sproporzione delle prove, la disomogeneità della didattica tra gli Atenei, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra università non statali, corsi in lingua inglese e università statali. Il ricorrente non aveva conseguito alcuna sufficienza nei due appelli disponibili e non aveva dimostrato che l'accoglimento delle censure gli avrebbe consentito di raggiungere una posizione utile per l'immatricolazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto, in via sommaria, non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che amplia l'accesso alla graduatoria ai candidati con almeno una sufficienza e li ordina per fasce, mantenendo la precedenza dei candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie e graduando gli altri in relazione alla distanza da tali condizioni. Il sistema è stato ritenuto coerente con la tutela dell'affidamento, la parità di trattamento e l'esigenza di saturare i posti, senza alterare le modalità di svolgimento delle prove già sostenute. La mancata ammissione del ricorrente è stata ricondotta al mancato conseguimento di qualsiasi sufficienza e non a un vizio della procedura. È stata esclusa la prova di resistenza, poiché il ricorrente non ha indicato come le censure avrebbero determinato una posizione utile. È stata ritenuta infondata la richiesta di arrotondamento del voto 17,8 a 18, poiché l'arrotondamento previsto dal d.m. n. 418/2025 rileva solo ai fini della carriera e non del superamento dell'esame o della graduatoria. La censura sul mutamento delle regole è stata giudicata ipotetica e controfattuale. La mancata immediata redistribuzione dei posti vacanti non è stata ritenuta di per sé illegittima, alla luce delle esigenze organizzative del secondo semestre e della possibilità di destinare i posti a trasferimenti, passaggi e iscrizioni successive. Quanto all'anonimato, il TAR ha ritenuto non dimostrata una violazione concreta e non irrilevante idonea a incidere sull'imparzialità della correzione. Sono stati invece ritenuti meritevoli di approfondimento istruttorio i profili relativi alla predeterminazione delle risposte corrette, ai sinonimi ammessi, alle procedure di correzione, al funzionamento del sistema informatico, ai criteri valutativi e ai verbali di correzione; il Ministero, CINECA e le università sono stati quindi onerati di fornire chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità della didattica non hanno evidenziato, allo stato, vizi macroscopici. È stata esclusa, in sede cautelare, la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l'eccesso di delega. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale, con pubblicazione sul sito del MUR entro 20 giorni e deposito della prova entro ulteriori 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per euro 500 in favore del MUR e euro 400 in favore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole sulle censure e ha respinto la misura richiesta.
art. 30 c.p.a.
Invocato dal ricorrente per ottenere l'ammissione al corso e le misure consequenziali; la domanda non è stata accolta in sede cautelare.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
Prevede un arrotondamento rilevante ai fini della valutazione della carriera dello studente, ma non applicabile al superamento dell'esame o alla formazione della graduatoria.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
È stato contestato per l'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese; il TAR ha escluso, allo stato, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione costituzionale.
art. 76 Cost.
Il TAR ha ritenuto non ravvisabile, in sede cautelare, un eccesso di delega nella disciplina ministeriale del nuovo sistema di accesso.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive, organizzative e transitorie, non arbitrarie.
art. 34 Cost.
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque priva di concreta incidenza sulla posizione del ricorrente.
art. 97 Cost.
La dedotta violazione dei principi di imparzialità e buon andamento non è stata ritenuta adeguatamente dimostrata.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile; il TAR ha autorizzato tale modalità imponendo l'indicazione nominativa dei destinatari.
Massime di principio
- In sede cautelare, la modifica postuma delle regole di formazione di una graduatoria è compatibile con la tutela dell'affidamento e della par condicio quando preserva la posizione dei candidati che hanno rispettato le condizioni originarie e ordina progressivamente gli altri in base alla maggiore o minore prossimità a tali condizioni.
- La disciplina ministeriale attuativa può prevedere criteri differenziati di collocazione in graduatoria per candidati che abbiano conseguito un numero diverso di sufficienze, purché non alteri i presupposti sostanziali stabiliti dalla legge e mantenga un ordinamento ragionevole e uniforme tra situazioni comparabili.
- La tutela cautelare contro l'esclusione da una graduatoria richiede la prova di resistenza: il ricorrente deve indicare, anche sommariamente, come l'eliminazione del vizio dedotto gli consentirebbe di conseguire una posizione utile, non essendo sufficiente allegare l'illegittimità astratta dell'atto.
- L'arrotondamento previsto per la valutazione della carriera universitaria non può essere automaticamente esteso al superamento dell'esame o alla formazione della graduatoria quando la lex specialis distingue tali effetti e richiede la graduazione puntuale dei punteggi.
- La violazione del principio di anonimato comporta l'illegittimità della procedura solo quando l'irregolarità sia concreta e non irrilevante e sia idonea a incidere effettivamente sull'imparzialità della valutazione; una mera possibilità ipotetica di riconoscimento del candidato non è sufficiente.
- Quando le censure sulla trasparenza della correzione e sul funzionamento dei sistemi informatici non sono valutabili con la sommaria cognizione cautelare, il giudice può respingere la sospensiva e disporre contestualmente acquisizioni e chiarimenti istruttori documentati.
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