Sentenza del 13/03/2015 n. 5060 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'accordo intervenuto tra le parti e della conseguente definizione della controversia. Le spese della fase di giudizio sono state integralmente compensate, quindi ciascuna parte è rimasta tenuta a sostenere le proprie spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva contestato un accertamento relativo all'ICI dovuta per l'anno 2001 in relazione a fabbricati rurali. Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale avvalendosi del regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie in materia di ICI e hanno chiesto congiuntamente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
Regolamento comunale per la definizione agevolata in tema di ICI
La definizione agevolata prevista dal regolamento comunale ha consentito alle parti di comporre stragiudizialmente la controversia, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono un accordo transattivo o una definizione agevolata che risolve integralmente la controversia, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia sulla fondatezza originaria del ricorso: il giudizio termina perché non vi è più una questione concreta da decidere.
- In assenza di una specifica diversa pattuizione, le spese possono essere compensate quando la controversia si conclude per accordo tra le parti.
- La definizione agevolata prevista da regolamenti comunali può costituire uno strumento per chiudere controversie tributarie pendenti, secondo le condizioni e i termini stabiliti dal regolamento applicabile.
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