Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 26 del 6/04/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione conclude che la percentuale forfettaria del 28,3% individuata nel 2013 non è più adeguata dopo le modifiche introdotte al TUF dal D.Lgs. n. 71/2016, che hanno eliminato il modello dell’"affidamento" per il calcolo del NAV. Le banche depositarie e le SGR devono quindi distinguere contrattualmente i corrispettivi dei diversi servizi e applicare il corretto regime IVA a ciascuno; per il periodo d’imposta 2017 è riconosciuta l’esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa.

Trattamento IVA delle prestazioni rese dalle banche depositarie dopo il D.Lgs. n. 71/2016

Trattamento IVA delle prestazioni rese dalle banche depositarie dopo il D.Lgs. n. 71/2016

La risoluzione esamina il regime IVA applicabile ai corrispettivi dovuti alle banche depositarie di OICR per i servizi resi alle SGR, alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71. L’Agenzia chiarisce che la percentuale forfettaria del 28,3% fissata nel 2013 non può più essere utilizzata come parametro attuale di ripartizione tra operazioni imponibili ed esenti.

Quadro dell’istanza e quesito posto

Le associazioni istanti chiedono se le conclusioni della risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013 conservino validità dopo la riforma del 2016 in materia di compiti del depositario di OICR. Il dubbio nasce dal fatto che, venuto meno il modello dell’"affidamento" per il calcolo del NAV, il denominatore usato nel precedente criterio di quantificazione dovrebbe essere ridotto, con possibile alterazione della percentuale di imponibilità.

Soluzione prospettata dalle associazioni

Le associazioni sostengono che la percentuale del 28,3% fosse già stata determinata considerando i diversi modelli organizzativi del settore e che, pertanto, le modifiche normative non ne abbiano inciso la validità. Richiamano la stessa risoluzione del 2013, nella quale la percentuale era stata indicata come rappresentativa dell’attività di controllo e sorveglianza svolta verso tutte le tipologie di OICR, indipendentemente dall’oggetto dell’investimento e dal modello organizzativo adottato.

Ricostruzione del metodo seguito nel 2013

L’Agenzia riepiloga che nel 2013 era stato svolto un processo di analisi condiviso con il settore per stimare la quota di corrispettivo riferibile alle attività di controllo, imponibili IVA, rispetto alle altre attività esenti. L’analisi era stata costruita su un modello teorico relativo al periodo 2011, basato su un’indagine su un campione rappresentativo di banche depositarie.

Le attività della banca depositaria erano state scomposte in cinque macro-classi:

  • Controllo Banca Depositaria;
  • Tenuta Conti di Liquidità;
  • Calcolo NAV;
  • Gestione Partecipanti;
  • Assistenza Amministrativa.

Le risorse dirette e indirette, umane e materiali, erano state imputate alle varie macro-attività. Il rapporto tra le risorse assorbite dalla funzione di controllo e il totale delle risorse impiegate nel servizio complessivo aveva portato a stimare nel 28,3% la quota di attività imponibile IVA.

Incidenza dei modelli di business considerati nell’analisi originaria

L’analisi del 2013 aveva preso in considerazione entrambi i modelli di business allora operativi:

  • il modello "tradizionale", con modesto ricorso all’affidamento del calcolo NAV alle banche depositarie e conseguente maggiore incidenza del controllo sul servizio complessivo;
  • il modello "affidamento", con elevato ricorso all’affidamento del calcolo NAV e quindi minore incidenza relativa dell’attività di controllo.

La percentuale del 28,3% era stata quindi elaborata come media rappresentativa del settore sulla base del contesto allora vigente.

Intervento del D.Lgs. n. 71/2016 e mutamento del quadro normativo

L’Agenzia osserva che il quadro normativo è radicalmente mutato con il D.Lgs. n. 71/2016, che ha recepito la direttiva 2014/91/UE e ha modificato l’articolo 48 del TUF. La riforma ha eliminato la possibilità per le SGR di affidare al depositario il calcolo del valore delle parti degli OICR secondo il modello dell’"affidamento".

Il nuovo assetto consente il coinvolgimento del depositario nel calcolo del NAV solo nel rispetto della disciplina dell’esternalizzazione e a condizione che siano separati, sotto il profilo gerarchico e funzionale, i compiti di depositario dagli altri compiti potenzialmente confliggenti, con obbligo di identificare, gestire, monitorare e comunicare agli investitori i potenziali conflitti di interesse.

Ulteriori adeguamenti regolamentari

La risoluzione richiama anche il Provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, con cui è stato adeguato il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. In tale sede è stata introdotta, tra le componenti del compenso spettante alla SGR, una voce specifica relativa al costo per il calcolo del valore della quota, da valorizzare sia quando tale attività è svolta direttamente dalla SGR sia quando è esternalizzata a terzi.

Effetti della riforma sulla percentuale del 28,3%

Secondo l’Agenzia, la soppressione del modello dell’"affidamento" rende non più attuale il criterio forfettario elaborato nel 2013. Una delle macro-attività allora ricomprese nella ripartizione originaria, ossia il calcolo del NAV, oggi è oggetto di autonoma determinazione e non è più indistintamente compresa negli altri servizi prestati dalla banca depositaria.

Di conseguenza, il modello teorico su cui si fondava la percentuale del 28,3% non è più aderente alla struttura dei costi attuale e prospettica, e non è più idoneo a rappresentare la quota di attività imponibile IVA sul totale dei servizi svolti dalle banche depositarie.

Indicazioni operative per banche depositarie e SGR

L’Agenzia ritiene necessario che gli operatori si adeguino al nuovo quadro normativo:

  • aggiornando tempestivamente le convenzioni già in essere tra banche depositarie e SGR;
  • predisponendo, per i nuovi accordi, una distinta evidenza dei corrispettivi riferiti ai singoli servizi resi;
  • identificando in modo specifico i diversi servizi e il rispettivo regime IVA applicabile.

L’obiettivo è evitare che un corrispettivo unitario continui a ricomprendere prestazioni con trattamento fiscale diverso.

Esimente sanzionatoria per il periodo d’imposta 2017

Pur escludendo l’attualità della percentuale del 28,3%, la risoluzione riconosce che il mutamento normativo ha generato una situazione di incertezza, anche in considerazione dell’affidamento ingenerato negli operatori dalle indicazioni della risoluzione n. 97/E del 2013.

Per tale ragione, per il periodo d’imposta 2017, l’Agenzia ritiene applicabile l’esimente di cui all’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente non irrogabilità delle sanzioni amministrative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.