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Sentenza

Sentenza del 21/01/2016 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Società estinta - Nullità notifica - Azione rivalsa soci - Limiti - Utile risultante da bilancio finale di liquidazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità dell'avviso di accertamento notificato dopo l'estinzione della società e la possibilità per l'Amministrazione di esercitare un'azione di rivalsa nei confronti dei soci. Il principio enunciato è che la notifica effettuata a una società ormai estinta è nulla o comunque inidonea a produrre effetti nei confronti della società stessa. L'eventuale responsabilità dei soci non può derivare automaticamente dall'avviso notificato alla società, ma può essere fatta valere nei loro confronti entro il limite dell'utile o del risultato attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione approvato e da essi eventualmente percepito.

La decisione

L'avviso di accertamento notificato alla società dopo la sua estinzione non produce effetti nei confronti della società. L'Amministrazione può eventualmente agire nei confronti dei soci, ma soltanto nei limiti dell'attivo o dell'utile risultante dal bilancio finale di liquidazione approvato, senza poter estendere automaticamente la pretesa oltre quanto effettivamente attribuito ai soci. Dal testo non risultano indicati gli importi, il dispositivo integrale o l'esito formale del ricorso; il principio affermato è comunque favorevole ai soci quanto ai limiti della responsabilità.

Massime di principio

  • Una società estinta non può essere validamente destinataria di un avviso di accertamento: la notifica successiva all'estinzione non produce effetti nei confronti della società.
  • L'estinzione della società non esclude in assoluto ogni pretesa verso i soci, ma l'azione nei loro confronti richiede una distinta valutazione della responsabilità e dell'eventuale attivo ricevuto in sede di liquidazione.
  • La responsabilità dei soci è limitata all'utile o all'attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione approvato e non può essere presunta né estesa a somme non effettivamente attribuite.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di estinzione della società, la data e le modalità di notifica dell'accertamento, il bilancio finale di liquidazione e la prova dell'effettiva distribuzione di somme ai soci.
  • L'Amministrazione non può utilizzare la notifica alla società estinta come unico presupposto per pretendere automaticamente il pagamento dai soci; deve fondare e delimitare la pretesa secondo i presupposti e i limiti della responsabilità dei soci.

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