Sentenza del 24/05/2022 n. 5675 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento (prot. 8707/RU) per ?1.667.919,73 relativo ad accise su energia elettrica e diritti di licenza omessi e dell'atto di irrogazione sanzioni (prot. 8706/RU) per ?2.171.990,29, emessi dopo verbale di constatazione (prot. 5727/RI del 23.11.2020) che ha rilevato una differenza tra kWh prodotti e kWh fatturati per gli anni 2015-2020; la ricorrente deduceva: inesistenza della pretesa, prescrizione quinquennale per il periodo 1.01-30.06.2015, errato calcolo dei kWh per 2016 e 2017, e la non assoggettabilità a tassazione delle cosiddette "perdite di rete" richiamando la circolare 37/D dell'ADM; ha inoltre dedotto il legittimo affidamento ai sensi dell'art.10 l.212/2000.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. 29, ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto legittimi gli accertamenti dell'ADM e congrui i rilievi tecnici relativi alla differenza tra energia prodotta e fatturata per gli anni 2016-2017; ha escluso l'applicabilità della circolare 37/D perché manca la coesistenza di contrapposti interessi commerciali (la Sippic svolgeva funzioni integrate di produzione/distribuzione/acquisto), non risultano misuratori tarati/suggellati richiesti dall'ADM né documentazione tecnico-contabile idonea a giustificare le perdite, e non è stato provato l'errore nei calcoli denunciato; ha altresì ritenuto non sussistenti i presupposti del legittimo affidamento. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in ?15.000,00 oltre oneri accessori.
Norme richiamate
d.lgs. n.546/1992 art.18
norma processuale invocata quale titolo dell'impugnazione; utilizzata per l'inquadramento procedurale del ricorso
d.lgs. n.546/1992 artt.20,22,23,27,31
richiamati per la notifica, costituzione delle parti, verifica dei presupposti di ammissibilità e comunicazione delle udienze
TUA (Testo Unico Accise) art.57 co.3
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione; dal testo della sentenza emerge che la Commissione non ha ritenuto operante la prescrizione invocata in assenza della prova che i presupposti di omissione richiesti dall'art.57 co.3 fossero ricorrenti
legge n.212/2000 art.10 co.1-2 (statuto del contribuente - legittimo affidamento)
la Commissione ha escluso l'applicabilità del legittimo affidamento perché non era dimostrato un errore attribuibile agli uffici né esistevano fatti o comportamenti dell'Amministrazione tali da indurre affidamento legittimo sulla portata della normativa
Circolare ADM 37/D
invocata dalla ricorrente per escludere l'assoggettamento a accisa delle perdite di rete; la Commissione ha ritenuto la circolare applicabile solo quando sussistono contrapposti interessi commerciali tra produttore, acquirente e distributore, condizione assente nel caso di specie
Verbale di constatazione prot. 5727/RI del 23.11.2020
atto tecnico-amministrativo da cui derivano gli avvisi di pagamento; la Commissione ha ritenuto i rilievi del verbale coerenti, specifici e congrui e dunque idonei a fondare la pretesa erariale e le sanzioni
Massime di principio
- La circolare ADM 37/D che esclude l'assoggettamento a tassazione delle perdite di rete è applicabile solo se esiste effettivamente la coesistenza di contrapposti interessi commerciali tra produttore, acquirente e distributore (cioè soggetti distinti); negli operatori integrati (stessa impresa in più ruoli) tale deroga difficilmente opera.
- Se l'operatore svolge ruoli integrati (produttore/vettore/distributore) l'Amministrazione può richiedere misuratori tarati e suggellati da funzionari pubblici e un bilancio tecnico-contabile dettagliato (flusso energia: prodotta/acquistata/distribuita/fatturata) con matricole dei contatori; l'assenza di questa documentazione rende probabile l'accertamento delle differenze e l'imposizione dell'accisa.
- Le perdite di rete devono essere giustificate mediante documentazione oggettiva (relazione tecnico-contabile, dati di Terna/segnalazioni sui contatori, registri di carico e scarico di carburante per generatori); semplici deduzioni non sono sufficienti a contrastare un verbale di constatazione fondato su dati concreti.
- La prescrizione del credito d'imposta ai sensi del TUA può essere disposta solo se provati i presupposti normativi (ad es. assenza di comportamenti omissivi rilevanti); la sola mancanza di contestazioni nel verbale non implica automaticamente la prescrizione se l'accertamento è stato compiuto entro i termini e fondato su elementi probatori.
- Il ricorso al principio del legittimo affidamento (art.10 l.212/2000) richiede condizioni stringenti: errori o indicazioni fissate dall'amministrazione poi variate, ritardi/omissioni imputabili all'ufficio, o incertezza normativa rilevante; in loro mancanza la difesa basata su legittimo affidamento è di scarsa efficacia.
- In sede di verifica fiscale su accise energetiche, le discrepanze tra kWh prodotti e kWh fatturati, se supportate da verbale di constatazione e mancata produzione di contatori tarati e documentazione di dettaglio, espongono il contribuente a liquidazioni dell'imposta e relative sanzioni; dunque è fondamentale tenere registri, matricole contatori, relazioni tecnico-contabili e richiedere formalmente le verifiche/messe a punto dei misuratori quando necessario.
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