Sentenza del 03/08/2016 n. 16190 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la revoca parziale di un credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000, utilizzato dalla società in compensazione tra il 2003 e il 2007 per investimenti in beni strumentali. L’Amministrazione aveva contestato un’eccedenza di 50.740,41 euro, chiedendone la restituzione con interessi e sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva annullato il recupero ritenendo che, dopo la dichiarazione di rinuncia al credito resa dal legale rappresentante e riportata nel verbale di constatazione, l’Ufficio avrebbe dovuto formalizzare immediatamente la revoca. L’Agenzia delle Entrate ha contestato la motivazione della sentenza, sostenendo che il recupero doveva seguire la procedura prevista dalla legge e che la dichiarazione della società poteva costituire confessione stragiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rilevando sia la motivazione assolutamente lacunosa della sentenza regionale, che non aveva esaminato le risultanze probatorie, sia la violazione dei principi che impongono all’Amministrazione finanziaria di operare secondo le sequenze procedimentali stabilite dalla legge. La sentenza della CTR di Potenza è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui tempi e modalità degli atti tributari non possono essere stabiliti discrezionalmente dai funzionari. La CTR dovrà inoltre liquidare le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 8
credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
La revoca o il recupero del credito d’imposta devono essere effettuati nell’ambito della procedura prevista dalla disciplina agevolativa, comprese le verifiche preliminari dell’Amministrazione.
Legge n. 388/2000, art. 8, comma 8
procedura di verifica dell’Amministrazione
L’attività di controllo e di recupero del credito è procedimentalizzata: l’Ufficio deve rispettare le sequenze e le modalità previste dalla legge, senza poter scegliere discrezionalmente tempi e forme dell’intervento.
D.P.R. n. 600/1973, art. 43
La società aveva eccepito la decadenza dell’accertamento, ma la Corte di cassazione non ha deciso nel merito tale questione, disponendo il rinvio.
Legge n. 212/2000, art. 7 e art. 12, commi 4 e 5
Le relative violazioni erano state dedotte dalla società nel giudizio di merito, ma non sono state definite dalla Corte, che si è limitata a cassare la sentenza per vizio di motivazione e violazione delle regole procedimentali.
Massime di principio
- Nel procedimento tributario l’Amministrazione deve rispettare le fasi, i termini e le modalità stabiliti dalla legge; non è sufficiente che la pretesa fiscale sia sostanzialmente fondata.
- Una sentenza tributaria che afferma l’illegittimità dell’atto senza esaminare le prove e senza spiegare il percorso logico-giuridico è esposta a cassazione per motivazione apparente o insufficiente.
- La dichiarazione del contribuente contenuta in un verbale può avere rilievo probatorio, anche come confessione stragiudiziale, ma il recupero fiscale deve comunque essere adottato attraverso l’atto e la procedura previsti dalla normativa.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente chi abbia ragione sul credito d’imposta: elimina la precedente sentenza e impone al giudice di merito un nuovo esame conforme ai principi indicati.
- In controversie analoghe occorre verificare separatamente la fondatezza sostanziale del recupero, la validità e motivazione dell’atto, il rispetto della procedura e degli eventuali termini di decadenza.
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