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Sentenza

Sentenza del 27/11/2018 n. 1327 - Comm. Trib. Prov. Latina

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'avviso n. 18/3 S/000070/000/POO l del 16 maggio 2018, relativo alla rettifica dell'imposta di registro applicata a un atto del 21 marzo 2018 avente ad oggetto la cessione di quote sociali. In particolare, ha sostenuto che, essendo le cessioni contenute in un unico atto, dovesse essere applicata una sola imposta di registro, richiamando un orientamento della Corte di cassazione favorevole alla tassazione unitaria. L'Amministrazione ha invece sostenuto che le diverse cessioni, pur formalmente inserite nello stesso documento, costituissero negozi autonomi soggetti a imposizione separata.

La decisione

La Commissione ha respinto il ricorso, ritenendo che l'inserimento di più cessioni in un unico atto non dimostri né l'unicità della causa né l'esistenza di un nesso di interconnessione oggettivo e necessario tra le operazioni. Secondo la decisione, la tassazione unica è ammessa solo quando le disposizioni derivano necessariamente le une dalle altre per la loro intrinseca natura o per legge; quando, invece, si tratta di negozi distinti, ciascuno dotato di causa autonoma, le imposte devono essere applicate separatamente. Le spese di giudizio sono state compensate, anche in ragione dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi.

Norme richiamate

  • Articolo 21 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Le disposizioni derivano necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre

    La norma distingue tra tassazione unica e tassazione separata. Si applica un'unica imposta quando le disposizioni sono necessariamente collegate per la loro natura intrinseca o per legge; si applicano invece imposte autonome quando si tratta di negozi distinti e dotati di cause autonome.

  • Articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Tassazione secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, a prescindere dal nomen iuris

    La qualificazione fiscale dell'atto deve dipendere dalla sua effettiva natura e dai suoi effetti giuridici, non dalla denominazione utilizzata dalle parti o dalla scelta di riunire più operazioni in un unico documento.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 225/E del 2008

    È richiamata come documento di prassi a sostegno della tassazione autonoma delle cessioni di più quote sociali effettuate da più alienanti, anche quando le operazioni siano inserite in un unico atto.

  • Cassazione, ordinanza del 5 novembre 2014

    La pronuncia è richiamata per sostenere che la mera collocazione di più cessioni in un unico atto non comporta necessariamente l'applicazione di un'unica imposta di registro.

  • Cassazione n. 24511/2011

    La sentenza distingue il contratto complesso dal collegamento negoziale: il primo presenta una causa unica e prestazioni organicamente interdipendenti; nel secondo, i contratti conservano cause autonome e distinta individualità giuridica.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, non è decisivo che più operazioni siano formalmente contenute in un unico atto: occorre verificare la loro effettiva struttura giuridica e la causa concreta.
  • La tassazione unica presuppone un collegamento oggettivo, immediato e necessario tra le disposizioni, derivante dalla legge o dalla natura stessa del negozio, non dalla sola volontà delle parti.
  • Se ogni cessione conserva una propria causa autonoma e può esistere indipendentemente dalle altre, le operazioni sono normalmente soggette a imposizione separata anche quando perseguono un risultato economico complessivo.
  • La scelta di utilizzare un unico documento per ragioni pratiche, organizzative o legali non è sufficiente a trasformare negozi autonomi in un contratto complesso.
  • Per sostenere la tassazione unitaria è necessario dimostrare non solo l'unità formale dell'atto, ma anche l'interdipendenza giuridica e causale delle diverse disposizioni.

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