Sentenza n. 7735/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della Questura di Milano del 15 marzo 2022 di rilascio della licenza di porto di fucile a uso caccia, confermato dalla sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 3813/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il richiedente aveva impugnato il diniego, fondato sulla ritenuta mancanza dei requisiti di affidabilità previsti dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., e il TAR aveva respinto il ricorso. In appello ha riproposto le censure già dedotte: gli episodi del 2020 legati alla crisi coniugale sarebbero divenuti privi di attualità; la remissione delle querele, la separazione consensuale e il successivo divorzio avrebbero neutralizzato il loro significato; la Questura non avrebbe motivato adeguatamente la persistente sussistenza di un concreto giudizio di inaffidabilità. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito al decorso del tempo e dedotto difetto di istruttoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza del TAR. Il rilascio del porto d’armi è una deroga al regime limitativo in materia di armi e richiede una valutazione preventiva e prognostica particolarmente rigorosa dell’affidabilità; l’autorità non deve accertare fatti penalmente rilevanti con lo standard del processo penale, né è vincolata dagli esiti dei relativi procedimenti. La valutazione non era basata su un episodio isolato, ma su una pluralità di fatti del 2020: ripetuti interventi delle Forze dell’ordine, reciproche denunce, sostituzione della serratura dell’abitazione coniugale e ulteriori condotte nel contesto di una conflittualità protrattasi per mesi e conclusasi con la cessazione della convivenza. La remissione delle querele e gli sviluppi familiari successivi erano stati considerati, ma non eliminavano automaticamente la rilevanza amministrativa e sintomatica dei fatti storici. Neppure il tempo trascorso comportava un’automatica consumazione degli effetti: il diniego del marzo 2022 era intervenuto a meno di due anni dagli ultimi episodi, che conservavano capacità dimostrativa. La censura di difetto di istruttoria è respinta: il provvedimento individuava sufficientemente i fatti e spiegava la loro incompatibilità con il requisito di affidabilità; non emergevano travisamento, manifesta illogicità o erroneità tali da giustificare un sindacato sostitutivo. Le sopravvenienze potranno essere valutate in occasione di eventuali future istanze, ma non dimostrano l’illegittimità del giudizio riferito alla situazione esistente al momento del diniego. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
È infatti principio consolidato che la remissione di querela e, più in generale, gli sviluppi del procedimento penale non impediscono all’Autorità di pubblica sicurezza di apprezzare i fatti nella loro obiettiva consistenza storica, ove ritenuti indicativi di aspetti della personalità incompatibili con il peculiare livello di affidabilità richiesto per il rilascio del titolo di polizia.
Ai fini del giudizio di affidabilità richiesto dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., l’autorità di pubblica sicurezza può valutare i fatti nella loro consistenza storica anche quando vi sia stata remissione di querela o il procedimento penale abbia avuto sviluppi favorevoli, se quegli elementi sono indicativi di aspetti della personalità incompatibili con il livello di affidabilità necessario per il titolo.
Massime di principio
- Il rilascio del porto d’armi non costituisce un diritto pieno, ma una deroga al regime ordinariamente limitativo in materia di armi; l’autorità di pubblica sicurezza deve quindi formulare una valutazione preventiva e prognostica particolarmente rigorosa sull’affidabilità del richiedente e sul prevedibile corretto uso delle armi.
- Nel valutare l’affidabilità ai fini del rilascio di un titolo di polizia, l’autorità non è tenuta ad accertare la commissione di fatti penalmente rilevanti secondo lo standard probatorio del processo penale e non è vincolata dagli esiti dei procedimenti giurisdizionali; può apprezzare autonomamente i fatti nella loro consistenza storica.
- La remissione delle querele e gli sviluppi successivi della vicenda familiare non fanno venir meno automaticamente la rilevanza amministrativa di fatti pregressi: occorre valutarli nel quadro complessivo e verificare se le sopravvenienze ne abbiano effettivamente neutralizzato la capacità sintomatica.
- Il decorso del tempo non determina automaticamente la perdita di rilevanza dei fatti pregressi nel giudizio prognostico di affidabilità; va verificato se le circostanze sopravvenute abbiano privato quegli episodi della residua capacità dimostrativa.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio prognostico di affidabilità non è sostitutivo; è giustificato quando emergano vizi quali travisamento, manifesta illogicità o erroneità, mentre è sufficiente una motivazione che individui i fatti posti a fondamento del diniego e ne espliciti l’incompatibilità con il requisito richiesto.
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