Sentenza del 14/10/2015 n. 20650 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - Definizione automatica - Istanza di rimborso d'imposta proposta dal contribuente - Eccezione di preclusione - Proponibilità per la prima volta in appello dall'Amministrazione finanziaria - Ammissibilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso IRAP presentata dal contribuente per gli anni 1998-2000. L'Agenzia delle Entrate aveva eccepito, per la prima volta in appello, che l'adesione del contribuente al condono fiscale previsto dall'art. 7 della legge n. 289 del 2002 impediva il rimborso delle somme richieste e determinava l'estinzione del giudizio. La CTR aveva ritenuto l'eccezione nuova e quindi inammissibile in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che l'adesione al condono può precludere il rimborso anche quando il contribuente sostenga l'assenza del presupposto impositivo dell'IRAP. La relativa questione è di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio, e può essere dedotta dall'Amministrazione anche per la prima volta in appello, senza violare il divieto di nuove eccezioni. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 289 del 2002
La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate, anche ai fini IRAP.
L'adesione al condono preclude, per le annualità definite, la richiesta di rimborso delle imposte, salvo che il credito sia stato specificamente indicato nella dichiarazione secondo le condizioni previste dalla norma.
Art. 9 della legge n. 289 del 2002
La definizione automatica prevista dalla norma può determinare la chiusura delle pendenze fiscali relative alle annualità definite.
La definizione agevolata produce effetti incompatibili con la prosecuzione di controversie concernenti rimborsi relativi alle medesime annualità e può comportare l'estinzione del giudizio.
Art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992
Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello non impedisce la deduzione di questioni rilevabili d'ufficio, come quelle relative agli effetti del condono fiscale.
Art. 360 del codice di procedura civile
La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dall'Agenzia, tra cui la violazione di legge, la violazione delle norme processuali e il vizio di motivazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a un condono o a una definizione agevolata per determinate annualità, deve verificare se tale scelta escluda la possibilità di ottenere rimborsi relativi alle stesse imposte e annualità.
- La scelta tra proseguire il contenzioso ordinario per ottenere un rimborso e aderire alla definizione agevolata è normalmente alternativa: l'adesione al condono non può essere utilizzata insieme alla richiesta di rimborso, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- Le questioni relative agli effetti preclusivi o estintivi del condono possono essere rilevate d'ufficio dal giudice e possono essere sollevate dall'Amministrazione anche per la prima volta in appello.
- In presenza di un condono, il giudice deve esaminare preliminarmente se la definizione agevolata abbia già impedito la prosecuzione della controversia o la richiesta di rimborso, prima di decidere sull'esistenza del tributo o sull'assenza del presupposto impositivo.
- La proposizione di un'istanza di rimborso non prevale automaticamente sugli effetti del condono: occorre verificare il contenuto della dichiarazione, l'eventuale indicazione espressa del credito e la specifica disciplina applicabile alla definizione utilizzata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 ott 2015Sentenza del 14/10/2015 n. 162 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 14 ott 2015Sentenza del 14/10/2015 n. 2066 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 14 ott 2015Sentenza del 14/10/2015 n. 2134 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 14 ott 2015Sentenza del 14/10/2015 n. 2136 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 14 ott 2015Sentenza del 14/10/2015 n. 4332 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 14 ott 2015Sentenza del 14/10/2015 n. 8049 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →