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Sentenza

Sentenza del 09/05/2017 n. 2592 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Fatture per prestazioni inesistenti - Responsabilità solidale tra cedente e cessionario ex art. 60 bis d.P.R. 633/72 - Vantaggio economico del cessionario - Prova presuntiva dell'Ufficio - Sufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto, con conferma della legittimità della pretesa dell'Amministrazione finanziaria. È stato affermato che il vantaggio economico del cessionario, necessario per applicare la responsabilità solidale prevista dall'art. 60 bis del d.P.R. n. 633/1972, può essere dimostrato dall'Ufficio anche mediante presunzioni qualificate, senza necessità di una prova diretta, purché gli elementi raccolti siano gravi, precisi e concordanti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente in relazione a fatture per prestazioni inesistenti. Il ricorrente contestava, in particolare, che l'Ufficio non avesse dimostrato in modo diretto l'esistenza di un vantaggio economico conseguito dal cessionario, presupposto della responsabilità solidale. La decisione ha ritenuto sufficiente una prova presuntiva, purché fondata su elementi gravi, precisi e concordanti.

Norme richiamate

  • Art. 60 bis d.P.R. n. 633/1972

    Prevede, in determinate ipotesi, la responsabilità solidale del cessionario o committente per l'IVA non versata dal cedente o prestatore. Il presupposto del vantaggio economico può essere provato dall'Ufficio mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • Art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006

    Richiamato tra i riferimenti normativi della decisione, rileva nel quadro delle disposizioni fiscali collegate alla disciplina applicabile.

  • Art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato tra i riferimenti normativi della decisione.

Massime di principio

  • Quando la legge subordina la responsabilità solidale del cessionario alla prova di un vantaggio economico, l'Amministrazione non deve necessariamente fornire una prova diretta o documentale: può utilizzare presunzioni.
  • Le presunzioni sono idonee a fondare la pretesa tributaria solo se gli elementi indiziari sono gravi, precisi e concordanti, ossia concretamente significativi, determinati e convergenti.
  • In presenza di operazioni inesistenti, il contribuente che contesta la responsabilità solidale deve mettere in discussione specificamente gli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio e dimostrare l'assenza di un effettivo vantaggio economico.
  • La mera contestazione dell'assenza di una prova diretta del vantaggio non è normalmente sufficiente, se l'Ufficio ha costruito un quadro presuntivo coerente e adeguatamente motivato.
  • La decisione riguarda la responsabilità solidale per l'IVA e non implica automaticamente che ogni irregolarità o inesistenza dell'operazione determini la responsabilità del cessionario: devono comunque ricorrere i presupposti specifici previsti dalla norma.

Testo integrale

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