Cassazione Penale, Sentenza n. 14491/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della qualificazione giuridica dei fatti: il difensore deduce la violazione degli artt. 624 e 648 c.p., sostenendo che i fatti qualificati quale ricettazione in realtà integrino il concorso nei furti (reati presupposto). Si censura la mancata riqualificazione in furto nonostante, a parere del ricorrente, emergesse dalle sentenze di merito un contributo causale apprezzabile dell'imputato ai furti. Il difensore prospetta inoltre che la questione poteva essere introdotta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 609 c.p.p. e solleva, in subordine, profili relativi alla sussunzione nelle fattispecie contravvenzionali ex art. 712 c.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la difesa chiedeva una riqualificazione dei fatti che comporterebbe valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità e che la questione non risultava stata storicamente e univocamente ricostruita nei giudizi di merito. È richiamata la giurisprudenza secondo cui la Corte di Cassazione può procedere a riqualificazione giuridica solo nei limiti della ricostruzione storica dei fatti operata dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, con statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto richiamata dalla difesa per sostenere che i fatti costituiscono reato presupposto; la Corte ha ritenuto che la qualificazione in furto richiederebbe accertamenti di merito non consentiti in cassazione se non già storicamente ricostruiti.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione applicata in sede di merito; la Corte ha confermato che la statuizione di ricettazione non può essere trasformata in furto in sede di legittimità senza elementi probatori univoci che dimostrino il coinvolgimento dell'imputato nella realizzazione del reato presupposto.
art. 609 cod. proc. pen.
Richiamato dal difensore come possibile base per introdurre in Cassazione la questione di qualificazione; la Corte ha implicitamente escluso che tale richiamo autorizzi, nella specie, valutazioni di merito nuove in sede di legittimità.
art. 712 cod. pen.
Citato dalla difesa in termini di possibile sussunzione nelle fattispecie contravvenzionali; la Corte ha ritenuto che le questioni di qualificazione e di fatto dedotte non fossero state storicamente e univocamente ricostruite per permetterne la valutazione in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso (compenso delle spese e somma a favore della Cassa delle Ammende).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può procedere a una riqualificazione giuridica che implichi valutazioni di merito nuove rispetto alla ricostruzione storica dei fatti operata dai giudici di merito; ogni richiesta di trasformare una fattispecie (es. da ricettazione a concorso nel furto) richiede che tali elementi siano già chiaramente emersi nei provvedimenti di merito.
- Le questioni di fatto non affrontate o non 'storicamente ricostruite' nei gradi precedenti sono in genere precluse in sede di legittimità: per ottenere una diversa qualificazione è necessario introdurre e sviluppare il punto già nei gradi di merito (in appello o in primo grado), non poter contare sulla Cassazione per nuovi accertamenti probatori.
- Quando si prospetta la riqualificazione da ricettazione a furto occorre fornire elementi probatori univoci del coinvolgimento dell'imputato nella realizzazione del reato presupposto (es. contributo causale diretto o partecipazione attiva ai furti); mere deduzioni o argomentazioni non supportate da elementi probatori chiari sono insufficienti.
- La mancata ammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle Ammende) ai sensi delle norme procedurali applicabili; è quindi importante valutare attentamente la fondatezza giuridica e la proponibilità del motivo in Cassazione prima di impugnare.
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