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Ordinanza

Ordinanza n. 574/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del bando di concorso docenti PNRR3 D.D. 2939 del 09.10.2025, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto a sostegno, ai sensi del decreto ministeriale 26.10.2023 n. 205 nella parte in cui non prevede l’ammissione con riserva per coloro che terminano il percorso di ordinario di specializzazione entro il 30.06.2026, previa sospensione degli effetti e di ogni altra misura cautelare anche monocratica. - di ogni altro atto presupposto, precedente, connesso, collegato e consequenziale al procedimento impugnato, ogni altro atto istruttorio, sebbene allo stato non conosciuto; per l’accertamento del diritto dei ricorrenti di vedersi inserito tra gli idonei alla partecipazione al bando di concorso; nonché per l’ammissione con riserva dei ricorrenti a sostenere la prova scritta della predetta procedura già fissata, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto a comune e di sostegno, per i giorni 1, 2, 3, 4, 5 dicembre 2025 o alle prove suppletive le cui date non sono ancora state fissate;

Giustizia amministrativa202514675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando del concorso docenti PNRR3, nella parte in cui non prevede l'ammissione con riserva dei candidati che completano il percorso ordinario di specializzazione entro il 30 giugno 2026, nonché gli atti connessi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, chiedendone l'annullamento nella parte in cui non consente l'ammissione con riserva di coloro che avrebbero terminato il percorso ordinario di specializzazione entro il 30 giugno 2026. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere inseriti tra gli idonei alla partecipazione, l'ammissione con riserva alla prova scritta già fissata per i giorni 1-5 dicembre 2025 o alle eventuali prove suppletive, nonché la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio la questione di competenza territoriale, poiché la controversia riguarda atti della procedura concorsuale regionale relativa alla Regione Toscana.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha applicato l'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione hanno sede le amministrazioni autrici degli atti, nonché il TAR regionale quando gli effetti diretti dei provvedimenti sono limitati al territorio della relativa regione. Poiché gli atti contestati riguardano una procedura regionale per la Regione Toscana e producono effetti circoscritti a tale territorio, la competenza spetta al TAR Toscana. Il giudizio può essere riassunto davanti a tale Tribunale ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; la definizione delle spese è stata rimessa al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    La competenza territoriale inderogabile spetta al TAR della regione cui sono limitati gli effetti diretti degli atti impugnati; nel caso concreto, trattandosi di una procedura regionale toscana, la competenza è del TAR Toscana.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice amministrativo dichiarato competente; il giudizio potrà proseguire davanti al TAR Toscana, anche quanto alla regolazione delle spese.

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza nell'ambito della decisione sulla competenza.

Massime di principio

  • Quando gli effetti diretti degli atti impugnati sono circoscritti al territorio di una sola Regione, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR della Regione interessata, anche se l'amministrazione procedente ha sede o articolazioni in altra Regione.
  • La controversia relativa a una procedura concorsuale regionale deve essere proposta davanti al TAR competente per la Regione cui la procedura si riferisce e nel cui territorio si producono gli effetti diretti degli atti contestati.
  • Il TAR che dichiara la propria incompetenza territoriale deve indicare il giudice competente e consentire la riassunzione del processo nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; la regolazione delle spese può essere rimessa al giudice della riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo

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