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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03364/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso di Virzì Alessandro: censura di carenza di motivazione in relazione agli artt. 1 e 4 lett. b) del d.lgs. 159/2011 e contestazione che le condotte contestate non avrebbero prodotto reddito (il reato per l'ipotesi contestata sarebbe stato un tentativo non andato a buon fine), per cui le plusvalenze e gli acquisti successivi non sarebbero riconducibili ad attività illecite. Ricorsi di Valerio Virzì, Désirée Virzì e Flavio Montanera (terzi): 1) questione di costituzionalità dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 per la brevità del termine di 10 giorni per impugnare il decreto di confisca; 2) violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 con riguardo alla confisca di immobili (via Rizziconi 20, Frascati via di Vermicino e altri), sostenendo che gli acquisti sarebbero stati effettuati con provvista lecita (mutui, redditi da lavoro e riscatti polizze, vincite da gioco, liberalità familiari) e che non sussisterebbe la riconducibilità o la disponibilità diretta/indiretta dei beni al prevenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come infondati. Per Alessandro Virzì ha ritenuto adeguata e non apparente la motivazione della Corte territoriale, richiamando le sentenze che attestano l'appartenenza al sodalizio per narcotraffico e l'esistenza di una struttura finanziaria per il riciclaggio; ha confermato la possibilità di estendere la confisca a periodi successivi quando ciò risulti giustificato e ha respinto l'allegazione che le attività contestate non avessero prodotto reddito. Per i terzi interessati la Corte ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale (termine rispettato e discrezionalità del legislatore sulle modalità di esercizio della difesa) e ha respinto le contestazioni sulla legittimità delle acquisizioni: la semplice accensione di mutui o l'indicazione di fonti di reddito non prova la lecita provenienza quando manca dimostrazione della capacità di sostenere le rate o dell'effettiva disponibilità delle somme; la sproporzione tra beni e redditi e l'assenza di prove della provenienza lecita legittimano la confisca; pertanto sono confermati i vincoli ablatori sui beni ritenuti sproporzionati, mentre la Corte territoriale aveva già disposto la revoca del sequestro e la restituzione di alcuni beni quando ritenuto corretto.

Norme richiamate

  • D.lgs. 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    artt. 1, 4 lett. b), 10, 24, 27

    Le norme sono state interpretate come base per la qualificazione della pericolosità sociale e per la disciplina della confisca di prevenzione: la confisca può fondarsi sia su provento diretto dell'attività illecita sia su presunzione relativa di illecita accumulazione basata sulla sproporzione tra beni e redditi; il termine breve per impugnare il decreto è ritenuto lecita scelta legislativa se rispettato.

  • D.P.R. 309/1990

    Il reato di cui all'art. 74 (illecita importazione e traffico di stupefacenti) è stato qualificato come fattore costitutivo della pericolosità qualificata del prevenuto e fondamento per ricollegare acquisizioni patrimoniali all'attività criminale.

  • Codice di procedura penale

    art. 125 comma 3; art. 606 comma 1 lett. e)

    Richiamati i limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione può censurare la motivazione solo se inesistente o meramente apparente; non può rimettere in discussione il normale apprezzamento delle risultanze di merito.

  • Costituzione italiana e Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    artt. 3, 24 comma 2, 111 e 117 Cost.; art. 6 CEDU

    Le censure costituzionali e CEDU proposte dai terzi sono state ritenute non rilevanti: il termine di impugnazione contestato non è stato dimostrato violativo dei diritti di difesa ove sia stato rispettato e la sua brevità rientra nella discrezionalità legislativa sulle garanzie processuali.

Massime di principio

  • In materia di confisca di prevenzione la giurisprudenza ammette la presunzione relativa di illecita accumulazione basata sulla sproporzione tra patrimoni e redditi: spetta al soggetto interessato fornire prove concrete e specifiche della lecita provenienza, non semplici allegazioni generiche.
  • L'accensione di mutui o il pagamento tramite credito non è di per sé prova della lecita provenienza delle risorse: è necessario dimostrare la capacità reddituale effettiva a sostenere il rimborso (documentazione dei redditi, flussi finanziari coerenti).
  • La Corte di legittimità non è sede di revisione del merito: può censurare la motivazione del giudice solo quando questa sia del tutto mancante o meramente apparente; le valutazioni probatorie e di fatto della Corte territoriale sono rilevanti se adeguatamente motivate.
  • Le plusvalenze e i proventi di precedenti operazioni patrimoniali possono essere riconosciuti leciti ma devono essere tracciati e collegati agli acquisti successivi mediante prova documentale; non bastano deduzioni o riferimenti generici.
  • Le questioni costituzionali riguardanti termini processuali brevi sono difficilmente ritenute manifeste se il termine è stato rispettato e quando la materia rientra nella scelta discrezionale del legislatore in ordine alle modalità di esercizio del diritto di difesa.

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